Indicazioni e strumenti verso il 2025…
Dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati dovranno aprire la partita Iva: questo tipo di attività, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Perenti associativi si intendono: associazioni di promozione sociale ( Aps ), altri enti terzo settore ( Ets ), le associazioni sportive dilettantistiche ( Asd ) e le associazioni generiche ( Tuir – dpr 917 del 1986 ), etc. Le Onlus sono attualmente escluse da questa novità.
Novità normative sull’iva
l decreto legge n. 146 del 2021, all’art. 5, comma 15-quater, ha modificato l’art. 4 del “Decreto Iva” (dpr n. 633 del 1972), prevedendo che le disposizioni contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva, alcune nel regime di esenzione (art.10 dello stesso decreto) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto significativo in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti. In pratica, le attività di prestazione di servizi che caratterizzano molte tipologie di enti erano escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva, considerando l’ente un soggetto estraneo a una “filiera” di produzione e di conseguenza escluso completamente dall’ambito di applicazione dell’Iva.
Con la nuova normativa, invece, tali attività rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’Iva e possono classificarsi di volta in volta quali esenti ( in relazione alla natura dell’attività o dell’ente) o imponibili ( con l’aliquota applicata in relazione all’attività svolta).
Un esempio del cambiamento può essere evidenziato nel confronto tra il “prima” e il “dopo” relativo alla attività di somministrazione di bevande:
“Prima” della modifica dell’art. 4, l’attività era considerata esclusa (quindi non rilevante ai fini dell’Iva e delle sue applicazioni).
“Dopo” la modifica, l’attività è considerata rilevante ai fini Iva e soggetta ai relativi adempimenti: potrà essere classificata di volta in volta come imponibile (con applicazione dell’Iva al 10%) nella generalità dei casi o esente (senza applicazione dell’Iva sull’imponibile) solamente qualora sia svolta nei confronti di soggetti “indigenti” e senza che si creino “distorsioni del mercato”.
Volendo schematizzare la situazione che si avrà dal 1° gennaio 2025, una volta completamente abrogate le previsioni di esclusione, la stessa è così sintetizzabile:
| ATTIVITÀ ESENTI | ATTIVITÀ IMPONIBILI |
| Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. | Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse NON strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a NON soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. |
| Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività. | Cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche in conformità alle finalità istituzionali. |
| Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasioni di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate al loro esclusivo profitto. | Cessione di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, effettuate prevalentemente ai propri associati. |
| La somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli indigenti da parte di associazioni di promozione sociale di cui all’art. 3, c. 6, lett. e) della legge 287/1991. | La somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci e non soci da parte degli enti associativi (comprese le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 3, c. 6, lett. e) della legge 287/1991). |
Possibilità di proroga?
In questi giorni si discute per una possibile proroga del passaggio da fuori campo Iva ad esente iva, che dovrebbe concretizzarsi il primo gennaio 2025. Il viceministro dell’economia Maurizio Leo dialogherà con l’ Ue per ottenere la proroga, con l’obiettivo d’iniziare a fissare dei paletti nei quali si potrà rimanere nell’ambito dell’esclusione anche per il futuro.
Aggiornamento al 11/12/2024
Il Consiglio dei Ministri in data 9.12.2024 ha approvato lo schema di decreto Milleproroghe 2025, che proroga al 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’art. 5, c. 15 -quater del D.L. 146/2021.
Si attendono nuove direttive per il futuro, lavorando sempre nella logica di mantenere l’ambito dell’esclusione Iva una priorità.
A cura di: Bassi Mattia.
