PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO

In evidenza

Si ricorda che è obbligatoria la pubblicazione sul proprio sito aziendale/professionale, entro il 30/06/2022, dell’ elenco degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’ esercizio dell’ attività di impresa o professionale durante l’ anno precedente, se di importo superiore ad euro 10000 (legge 124/2017). Nel caso in cui l’ ente non disponga di un portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire sul sito internet della rete associativa o associazione di categoria al quale il soggetto aderisce.

COSA VA INDICATO?

Vanno indicati solo i contributi ricevuti nell’ anno precedente e per ogni aiuto ricevuto va fornito:

– Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente.

– Denominazione e cod. fiscale del soggetto erogante.

– Somma incassata o valore del vantaggio ottenuto.

– data di incasso.

– breve descrizione del vantaggio ottenuto.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di stato soggetti all’obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale aiuti di stato possono adempiere a tale obbligo semplicemente indicando sul proprio sito internet l’ esistenza di questi aiuti, senza l’obbligo di fornire dati sull’ importo spettante ecc.. In tal caso è possibile inserire una dicitura simile alla seguente:

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”

SANZIONI

La norma prevede sanzioni per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2000

sanzione accessoria 

In caso di mancato pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione, scatta l’ulteriore sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e aiuti ricevuti.

PROROGHE

L’entrata in vigore del regime sanzionatorio è stata prorogata al 01/07/2022 in caso di omessa pubblicazione per le somme del 2020 e al 01/01/2023 per le somme del 2021.

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Novità in materia di detrazione IVA – Chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1

NUOVI TERMINI DI ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA

Ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile.

Momento di esigibilità

Nella generalità dei casi, ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72, l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, ossia:

  • alla stipula dell’atto che comporta il trasferimento della proprietà, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sul bene, qualora si tratti di beni immobili;
  • all’atto della consegna o spedizione, qualora si tratti di beni mobili;
  • al momento del pagamento del corrispettivo, qualora si tratti di prestazioni di servizi.

Tuttavia, se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata (art. 6 co. 4 del DPR 633/72):

  • alla data di emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato;
  • alla data di pagamento del corrispettivo, limitatamente all’importo versato.

Termine ultimo di esercizio della detrazione

Fermo restando che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al realizzarsi dell’esigibilità dell’imposta, l’art. 2 del DL 50/2017 ha ridotto il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato da parte dei soggetti passivi IVA.

In ogni caso, il diritto alla detrazione è esercitato in base alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

Nuova disciplina

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nella formulazione vigente, invece, il termine ultimo per l’eser­cizio della detrazione coincide con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Esempio

Se una cessione di beni è stata effettuata in data 20.3.2017, l’IVA può essere detratta, al più tardi, nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2017, da presentare entro il 30.4.2018.

NUOVI TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

In base al riformulato art. 25 co. 1 del DPR 633/72, le fatture d’acquisto e le bollette doganali devono essere annotate sul registro IVA degli acquisti:

  • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione;
  • al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Doppia condizione per l’esercizio della detrazione IVA

Stanti le difficoltà interpretative, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 17.1.2018 n. 1, ha chiarito che il coordinamento fra le due norme deve ispirarsi ai principi emersi nella giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE 29.4.2004 causa C-152/02), secondo cui, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, occorre che siano verificati due presupposti:

  • uno di natura sostanziale, ossia la circostanza che l’imposta sia divenuta esigibile;
  • uno di natura formale, consistente nel possesso della fattura da parte del cessionario o com­mittente.

Pertanto, nel caso di una fattura con IVA divenuta esigibile nel mese di dicembre 2017, ricevuta dal cessionario o committente nel 2018, la detrazione può essere esercitata, previa registrazione della fattura:

  • nell’ambito delle liquidazioni IVA periodiche del 2018;
  • al più tardi, nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30.4.2019.

La detrazione non può essere esercitata, invece, nell’ambito della liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 (poiché in tale periodo non si era ancora verificato uno dei due presupposti per l’esercizio della detrazione IVA).

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Con la circ. 17.1.2018 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche chiarimenti di natura operativa circa le regole di registrazione delle fatture d’acquisto, in applicazione dei nuovi termini per l’eser­cizio della detrazione IVA.

In particolare, è stato chiarito che, con riferimento a un acquisto effettuato nel 2017 con fattura ricevuta entro il 31.12.2017, la registrazione può avvenire, al più tardi, entro il 30.4.2018.

Sotto il profilo operativo:

  • se la registrazione viene effettuata nel 2017 si applicano le regole ordinarie di annotazione sul registro degli acquisti;
  • se la registrazione viene effettuata nei primi 4 mesi del 2018 (tra l’1.1.2018 e il 30.4.2018) occorre istituire un’apposita sezione nel registro IVA degli acquisti, relativa alle fatture ricevute nel 2017, per le quali l’IVA non può essere detratta nell’ambito delle liquidazioni periodiche, ma concorre alla determinazione del saldo IVA 2017.

Nell’ipotesi di un acquisto effettuato nel mese di dicembre 2017, per il quale la fattura viene ricevuta nel 2018, la registrazione può invece avvenire, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura).

Coerentemente con quanto chiarito per le fatture ricevute nel 2017, la registrazione del documento ricevuto nel 2018 dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro degli acquisti soltanto se l’annotazione avviene nei primi 4 mesi del 2019.

Viene riconosciuta la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse da quella consistente nell’istituzione del registro IVA sezionale, a condizione che tali soluzioni garantiscano in ogni caso i requisiti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Momento di ricezione della fattura

La ricezione della fattura d’acquisto da parte del cessionario o committente, ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento, deve emer­gere dalla corretta tenuta della contabilità (es. numerazione progressiva dei documenti ricevuti).

 

Forlani Dott.sa Marika

MODELLO 730/2015 – SPESE DETRAIBILI / DEDUCIBILI

modello 730 immagineIn vista dell’apertura della campagna dichiarativa 2015 ritengo utile riepilogare brevemente le principali spese detraibili / deducibili dal reddito 2014:

  • SPESE SANITARIE:  scontrini farmacia, ricevute delle visite specialistiche, acquisto di protesi (con certificazione CE), ricevute per esami di laboratorio, ticket, ricevute relative a ricoveri e interventi, fatture relative all’acquisto di dispositivi medici (es. occhiali da vista, apparecchi per l’udito, etc.) sempre corredati da certificazione CE,  spese relative a patologie esenti. Spese sostenute per portatori di handicap, veicoli per portatori di handicap, spese per l’acquisto di cani guida, etc. Si ricorda che per talune prestazioni come ad esempio le cure termali occorre la prescrizione del medico.
  • INTERESSI PASSIVI: pagati relativamente a mutui per l’abitazione principale, altri immobili o per recupero edilizio.
  • ASSICURAZIONI: sulla vita e contro gli infortuni.
  • ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE.
  • SPESE DI ISTRUZIONE: tasse scolastiche pagate per la scuola secondaria e universitaria.
  • SPESE FUNEBRI.
  • SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA DEI RAGAZZI.
  • CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE.
  • SPESE VETERINARIE.
  • SPESE ASILI NIDO.
  • EROGAZIONI LIBERALI: ricevute di versamento ad associazioni sportive dilettantistiche, a vari enti, istituzioni o associazioni, a partiti politici ed enti religiosi, onlus.
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.
  • PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
  • CONTRIBUTI SERVIZI DOMESTICI.
  • CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE.
  • SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.
  • SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO.

Per verificare tutte le modalità di fruizione e i limiti della detrazione / deduzione e le vostre particolari casistiche vi aspetto con un appuntamento in studio.

Forlani Dott.sa Marika

PERSONE FISICHE: DAL 01/10/2014 MODELLI F24 TELEMATICI

F24 TELEMATICOL’art. 11, c. 2 del DL 66/14 (decreto “bonus Irpef”) ha previsto che dal 01/10/2014 che le persone fisiche non titolari di partita iva non potranno più effettuare pagamenti di imposte, contributi previdenziali, e premi assicurativi mediante F24 cartaceo nei  seguenti casi:

  • per importi a debito superiori a 1.000 €;
  • per modelli che utilizzano crediti d’imposta in compensazione.

Nei casi appena esposti il pagamento dovrà essere effettuato solamente in via telematica, tramite i servizi telematici (via internet) offerti dall’agenzia delle entrate o dalle banche / poste.

Il pagamento cartaceo dei modelli F24, per le persone fisiche non titolari di partita iva, potrà ancora essere effettuato, presso banche / poste / Equitalia, in caso di pagamenti, privi di qualsiasi compensazione, con saldo pari o inferiori a 1.000 €.

ATTENZIONE: In caso di modelli F24 compensati con saldo finale pari a zero non potranno essere versati con mediante i servizi internet offerti da banche o poste, ma solamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tale disposizione vale per tutti i contribuenti persone fisiche, titolari di partita iva, società.

 

Forlani Dott.sa Marika

POS…IN ARRIVO IL 30 GIUGNO. IL PUNTO SULLA SITUAZIONE.

POS OBBLIGATORIODal 30 giugno per le imprese e i professionisti scatta l’obbligo di accettare anche i pagamenti effettuati attraverso i bancomat (carte di debito). Ricordo che tale novità è stata introdotta dal Decreto Sviluppo bis: “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231″ (art. 15 comma 4 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).

In questi mesi si sono susseguite diverse proteste e prese di posizione, dal Consiglio Nazionale degli Architetti che si è rivolto al TAR Lazio chiedendo la sospensiva in quanto si tratta di una norma insensatamente vessatoria e costosa (*), al Consiglio Nazionale Forense che con una circolare ha chiarito che  non sussiste alcun obbligo assoluto di “possedere un POS”, trattandosi invece di un onere (non sanzionato) di accettare, a richiesta, tale forma di pagamento. Alla stessa conclusione è giunta anche la  la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Le associazioni di categoria degli artigiani e commercianti, invece, denunciano invece difficoltà legate alla scarsa educazione informatica e all’anti-economicità dello strumento (alti costi di installazione e gestione del POS).

Riassumendo i pareri, tutti sostengono che la mancanza di una sanzione specifica rende non obbligatoria l’installazione del POS. 

Aspettiamo, quindi, il 26 giugno per verificare se sarà pubblicato un secondo regolamento ministeriale contenente maggiori delucidazioni.

In mancanza, il 30 giugno la norma entrerà in vigore così com’è, prevedendo un obbligo senza sanzioni.

 

Forlani Dott.ssa Marika

 

(*) Il TAR, con ordinanza 1932/2014 del 30/04/2014, si è espresso in senso sfavorevole per la parte istante ritenendo inesistente il “fumus boni juris” in quanto il decreto impugnato “sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che impone perentoriamente e in modo generalizzato che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”. La norma, inoltre, prosegue il TAR, non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile.

 

DUE NOVITA’ DEL DECRETO LEGGE DEL 18/04/2014

DECRETO CUNEO FISCALECon il Consiglio dei Ministri n. 14 del 18/04/2014, il Governo ha approvato il decreto legge sul taglio del cuneo fiscale, introducendo due novità:

  1. BONUS IRPEF STRUTTURALE DA MAGGIO  2014: Con la busta paga di maggio 2014, il Governo ha previsto un bonus di entità diversa a seconda del reddito annuo da lavoro dipendente. Per i redditi sotto i 16.000 € il beneficio è pari al 4% del reddito. Per i redditi tra 16.000 e 25.000 € il beneficio sarà di circa 80 €; mentre per coloro che hanno un reddito superiore a 25.000 €, il bonus decresce in modo proporzionale. Rimangono esclusi dal bonus coloro che percepiscono redditi inferiori a 8.000 € (il Governo si è impegnato a deliberare una soluzione apposita).
  2. TAGLIO IRAP DEL 10,2% –> ALIQUOTA DAL 3,9% AL 3,5%: riduzione valida sia per le imprese che per i professionisti.E’ stato, però, previsto che l’acconto per l’anno 2014 da determinarsi in UNICO 2014 debba essere versato nella misura del 3,7%.

Per far fronte a questi tagli, è stato confermato l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie dal 01/07/2014. La tassazione passerà dall’attuale 20% al 26%.

 

Forlani Dott.ssa Marika

NUOVO TERMINE PER LA COMUNICAZIONE BENI SOCI

comunicazione beni sociCon il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2014 è stato posticipato il termine di presentazione della Comunicazione Beni Soci.

Il nuovo termine di presentazione coincide con il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, o in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

Tale spostamento ha il fine di agevolare l’adempimento comunicativo, dando quindi la possibilità agli operatori di redigere prima i modelli dichiarativi e infine tale comunicazione che ne è strettamente correlata.

Forlani Dott.ssa Marika

HAI GIA’ PENSATO AL TUO 730/2014?

modello730 2014Sei un lavoratore dipendente o un pensionato? Hai già provveduto a preparare la documentazione per la tua dichiarazione dei redditi 2014 per l’anno 2013?

Ti ricordo che da quest’anno possono usufruire del modello 730 anche coloro che hanno perso il lavoro e non hanno più un sostituto d’imposta, ma che nel corso del 2013 hanno avuto redditi di lavoro dipendente e/o assimilati.

Se non ci hai ancora pensato leggi nell’allegato che trovi di seguito per verificare la documentazione necessaria e chiama per un appuntamento. Hai tempo fino al 31/05/2014 per presentare la documentazione. Se preferisci mi puoi consegnare anche il 730 già precompilato, ci penserò io a presentarlo.

2014-730-Prenota Dichiarazione 730_2014 (1).

Forlani Dott.ssa Marika