Cos’è la RITA?
La Rita è un vantaggio offerto dalle forme pensionistiche complementari per chi vuole andare in pensione anticipatamente e/o a tutela della perdita del lavoro per chi è vicino al pensionamento e può avere difficoltà a ricollocarsi. In pratica permette agli iscritti ad una forma di previdenza complementare di cessare l’attività lavorativa e utilizzare, in tutto o in parte, gli importi accantonati nel fondo, come assegno sostitutivo per il periodo intermedio, fino al momento della pensione di vecchiaia.
Quali sono i requisiti?
La RITA può essere richiesta da un aderente da almeno cinque anni alla previdenza integrativa alle seguenti condizioni:
- al momento della richiesta deve aver concluso l’attività lavorativa: la cessazione dell’attività lavorativa è richiesta solo al momento della richiesta della R.I.T.A. al fondo pensione. Infatti, come chiarito dalla Covip non è esclusa la possibilità di ricominciare a lavorare mentre si percepisce la R.I.T.A. e secondo qualsiasi forma di attività lavorativa.
- deve aver versato almeno 20 anni di contributi presso la gestione di previdenza pubblica di appartenenza
- avere (ad oggi) un’età anagrafica inferiore di massimo 5 anni rispetto a quella richiesta per la pensione di vecchiaia, quindi almeno 62 anni (se l’ente pensionistico è l’INPS)
- se inoccupati da 24 mesi, stessi requisiti ma con la possibilità di avere un’età anagrafica di 57 anni (dieci anni prima della pensione di vecchiaia INPS).
La RITA viene erogata dal momento della richiesta fino a quello del pensionamento per un periodo massimo di cinque anni o dieci anni, che si intendono compresi tra l’età anagrafica al momento della richiesta e quella prevista per la pensione di vecchiaia.
Inoltre la RITA è cumulabile con altre forme di pensione anticipate, per esempio l’opzione donna, tranne ovviamente la pensione di vecchiaia.
Come viene calcolata la rendita?
La RITA viene calcolata sull’intera posizione accumulata presso il fondo pensione al momento della richiesta, salvo si scelga di convertire in rendita temporanea solo una parte, lasciando la parte residua in gestione presso il fondo.
L’ammontare della RITA, quindi, dipende principalmente dal capitale accumulato nel fondo pensione e dal numero di anni in cui viene percepita fino al pensionamento di vecchiaia, entro il limite massimo previsto di 5 o 10 anni. Da verificare caso per caso, inoltre, i costi (eventuali) applicati dal fondo pensione.
Quali sono i costi?
- la rendita anticipata e’ assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento
- viene ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
- se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.
L’anzianità contributiva integrativa continua a essere affidata ai regolamenti di ciascun Fondo .
Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
Cosa può fare l’aderente alla Rita?
Mentre viene percepita la RITA l’aderente può sempre:
- revocare la scelta fatta e interrompere l’erogazione della RITA
- trasferire il capitale accumulato ad un’altra forma pensionistica integrativa che però comporta la revoca automatica dell’erogazione della RITA
- richiedere delle anticipazioni o il riscatto totale o parziale della posizione maturata non utilizzata per la RITA
- continuare a contribuire al fondo pensione risparmiando grazie alla deducibilità fiscale ed i versamenti successivi vanno a costituire un nuovo capitale separato, o si aggiungono a quello parziale non convertito in RITA, per la successiva pensione integrativa
Inoltre, valgono le stesse tutele previste per la pensione integrativa.
Pignorabilità nel limite di 1/5
La RITA è tutelata al pari della pensione pubblica e della pensione integrativa: è pignorabile nel limite di 1/5 delle somme che eccedono il cosiddetto “minimo vitale” ritenuto necessario per il sostentamento.
Protezione dei propri cari
In caso di prematura scomparsa dell’iscritto nel corso di percezione della RITA, il capitale residuo, che corrisponde alle rate non ancora erogate, è riscattata dagli eredi o dagli altri beneficiari.
Articolo a cura di: Bassi Mattia.