REGIME FORFETTARIO

Requisiti di accesso, cause ostative, condizioni aliquota 5% e contributi previdenziali

1.Requisiti di accesso

  • Conseguito ricavi e/o compensi anno precedente MAX. 85.000€
  • Sostenuto spese per lavoro dipendente precedente MAX 20.000€

Concorrono al computo del limite

  • Utili di partecipazione degli associati
  • Compensi collaboratore familiare

NON concorrono al computo del limite

  • I compensi attività lavoro autonomo occasionale
  • I compensi collaboratore familiare

2.CAUSE OSTATIVE

  • Regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
  • Soggetti non residenti, ad accezione di residenti UE o SEE e che producono nel territorio dello Stato Italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
  • I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi.
  • Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio di attività, a società di persone, ad associazioni o a risorse.
  • I soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazioni, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in questione. Questa condizione deve essere verificata nel corso dell’anno. Per esempio, nel caso di persona fisica che abbia una partecipazione del 70% in una SRL ma svolga un attività in un differente codice ATECO, è possibile mantenere il regime forfettario.
  • Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

La clausola ostativa non si applica nel caso di “contratti misti” di lavoro.

  • I soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000€; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Legge di bilancio 2025: per l’anno 2025 il limite è elevato a 35.000€

Concorrono al computo del limite : pensione, compenso amministratore, indennità e gettoni presenza per pubbliche funzioni, assegno ricevuto dal coniuge in forza di separazione.

La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

3.TASSAZIONE REGIME FORFETTARIO

Si ricorda che l’aliquota dell’imposta sostitutiva del regime forfettario è pari al 15% a meno che non si configuri una neo-attività ove per tale si intende:

  • a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54.

ALIQUOTA 5% PER I PRIMI 5 ANNI

4. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

solo per commercianti e artigiani

E’ prevista la riduzione del 35% della contribuzione IVS(non anche Gestione separata), rimane il regime autonomo opzionale e l’accreditamento delle somme ai fini pensionistici risulta proporzionale.

Come richiederlo?

L’opzione va esercitata esclusivamente tramite domanda da trasmettere all’INPS entro il 28/02/2025

Novità 2025

La legge di bilancio per l’anno 2025, art.1 comma 186, prevede che ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dichiarano redditi d’impresa, anche in regime forfettario, è riconosciuta la possibilità di richiedere, attraverso comunicazione telematica all’INPS, la riduzione del 50% della contribuzione dovuta.

La riduzione contributiva è concessa per un massimo di 36 mesi, senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il primo gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ad una delle due gestioni, ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolate vigenti che prevedono riduzione di aliquota.

La norma precisa che per l’accredito contributivo, dovranno applicarsi le disposizioni di cui l’art.2, comma 29, della l.335/1995:

è posto che in seguito alla riduzione in esame, la contribuzione si commisura su una base di calcolo inferiore a quella minima.

è i mesi di assicurazione pensionistica da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata (si maturerà, dunque, un’anzianità inferiore ad 1 anno in ciascun periodo di imposta interessato all’agevolazione.

Di conseguenza, il calcolo del dovuto sarà fissato con la riduzione (-50%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Se l’importo complessivamente versato, risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale; se viene effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 50%.

Un’altra importante novità del 2025 riguarda l’eliminazione della Certificazione Unica per i forfettari e i soggetti in regime fiscale di vantaggio.

A partire dal 2024 per i contribuenti che applicano il regime forfettario, ovvero il regime fiscale di vantaggio (regime dei minimi) sono esonerati dall’obbligo di rilascio della certificazione unica CU da parte dei Clienti.

L’obbligo viene meno perché i dati relativi ai compensi verranno resi disponibili e in automatico presso gli archivi dell’Agenzia delle entrate, le fatture relative alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2024 passano attraverso il Sistema di Interscambio, salvo che per le prestazioni sanitarie verso pazienti persone fisiche private (L’art. 3 del D.lgs. 1/2024).

Ciò per effetto della norma che obbliga la fatturazione elettronica per tali regimi fiscali (art.1 del D. Lgs. 127/2015, come modificato dall’art. 18, c.2 e 3 del DL 36/2022). L’ultima CU che i contribuenti in regime forfettario o dei minimi riceveranno, dai loro Clienti con p.iva da cui hanno incassato nel 2023, sarà la CU 2024 sui redditi 2023).

5.ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO

  • I contribuenti in essere che soddisfano i requisiti accedono al regime forfettario senza dover comunicare nulla;
  • Coloro che inizieranno l’attività nel corso del 2025 e possiedono i requisiti per l’accesso al regime forfait, potranno sceglierlo, indicando nel modello A9 un volume d’affari previsto entro i 85mila euro.

Superamento della soglia dei 100.000 euro di ricavi e compensi

Ricavi conseguiti nel 2024REGIME FORFETTARIO
Ricavi compresi tra 0 e 85.000 euro.contribuente ammesso o permane nel regime
Ricavi > di 85.000 euro ma < di 100.000.contribuente esce dal regime dal 2025
Ricavi > di 100.000 euro.contribuente esce dal regime nel 2024

Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In questo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di tale limite.

  • La fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito.
  • Laddove l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, interando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfettario.

Esempio:

Contribuente che nel mese di settembre 2024 ha già fatturato e incassato compensi per 80.000 euro e che nel mese di ottobre emette, nell’ordine, la fattura n. Z di 5000 euro in regime forfettario. Il 20 novembre è incassata la fattura n. Y di 30.000 euro. Ciò determina il superamento del limite di 100.000 euro di compensi ‘percepiti’ nel corso del 2024 e la fuoriuscita immediata dal regime forfettario. Quindi a partire da tale momento il professionista ex forfettario deve applicare il regima IVA ordinario e deve assoggettare a IVA, oltre alle fatture emesse successivamente all’incasso, anche la fattura n. Y che ha determinato lo sforamento. Non devono, invece, essere rettificate le fatture n. X e n. Z, emesse legittimamente senza IVA, prima dell’incasso della fattura n. Y che ha causato la fuoriuscita dal regimo forfettario.

Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario comporta la possibilità di rettifica dell’imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili( a determinate condizioni) e di beni e servizi “ non ancora ceduti o non ancora utilizzati ”al momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Rettifiche IVA sugli acquisti

Operatore commerciale che al 1° ottobre 2024( data in cui ha incassato un corrispettivo superando il limite di 100.000 euro di ricavi “percepiti”, abbia in magazzino beni invenduti per 12.200 euro (10.000 imponibile + 2.200 IVA).

In questo caso, nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è avvenuto il mutamento di regime, l’operatore rettifica in aumento l’imposta a credito per 2.200 euro.

Dichiarazione IVA

La dichiarazione IVA relativa all’anno nel quale è stata superata l’anzidetta soglia, evidenzierà oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfettario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfettario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni effettuate ( e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.

Rimangono, invece, nell’alveolo della disciplina del regime forfettario le operazioni fatturate anteriormente all’incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro; tali operazioni non devono, quindi, essere evidenziate nella dichiarazione annuale; neppure nell’ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro.

Imposte dirette

  • Annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite(a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta) entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale;
  • Versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle norme del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa.

Acconti d’imposta nell’anno di superamento della soglia dei 100.000 euro:

Nell’ipotesi in cui il soggetto ex forfettario adotti il metodo storico, lo stesso determinerà entrambi gli acconti con le modalità proprie del regime forfettario e verserà gli stessi utilizzando i relativi codici tributo, salvo poi determinare l’imposta applicando le ordinarie modalità di determinazione del reddito e di calcolo dell’IRPEF e versare a saldo quanto effettivamente dovuto.

Ritenute d’acconto:

Posto che le ritenute sono operate all’atto del pagamento dei compensi, le stesse devono essere applicate, in via generale, ai compensi del professionista per le prestazioni che comportano il superamento del limite di 100.000 euro percepiti e per quelle successive, ma non anche (retroattivamente) ai compensi incassati prima.

Va da sé che anche qualora l’operazione sia stata fatturata anticipatamente(rispetto l’incasso), si ritiene che l’incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro debba essere assoggettato a ritenuta.

Il professionista che nel mese di settembre 2023 ha già fatturato e incassato per 80.000 euro e che nel mese di ottobre emette nell’ordine, la fattura n. X di 4.000 euro, la fattura n. Y di 30.000 euro e, infine, la fattura n. Z di 5.000 euro in regime forfettario. Il 20 novembre è incassata la fattura n. Y di 30.000 euro che sancisce il superamento del limite. Il professionista ex forfettario diventato ordinario subisce la ritenuta d’acconto sia sul medesimo incasso della fattura n. Y, sia al momento dell’incasso delle fatture n. X di 4.000 euro e n. Z di 5.000 euro, in quanto le stesse verranno incassate dopo il superamento del predetto limite.

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