ATTIVITA’DIVERSE NEL TERZO SETTORE, TUTTE LE NOVITA’ DEL DECRETO

Il decreto ministeriale n.107 del 19 maggio 2021, ha stabilito i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio delle attività diverse da parte degli enti del terzo settore, entrerà in vigore il 10 agosto 2021, secondo quella che nel nostro ordinamento è l’ordinario periodo di tempo che decorre dalla pubblicazione di un atto normativo alla sua entrata in vigore.

Una delle caratteristiche principali degli enti del terzo settore è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle 26 attività di interesse generale elencate all’art. 5, c. 1 del codice del terzo settore.

L’art. 6 dello stesso codice prevede però che gli ETS possano esercitare anche attività diverse, a condizione che ciò sia espressamente previsto in statuto e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

LE ATTIVITA’ DIVERSE NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Gli enti del terzo settore possono esercitare anche attività diverse, a condizione che ciò sia espressamente previsto in statuto e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Le attività si considerano secondarie se:

  • I relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente.
  • I relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente.

In caso di attività diverse, il consiglio direttivo dell’Ets dovrà scegliere quale dei due criteri utilizzare al fine di documentare il carattere secondario di tale attività.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIVERSE

Nel caso in cui un Ets decida di svolgere attività diverse, deve fare estrema attenzione a rispettare i criteri della strumentalità e secondarietà delle stesse rispetto alle attività di interesse generale, il decreto ministeriale prevede infatti l’obbligo per l’Ets che non abbia rispettato i limiti quantitativi allo svolgimento delle attività diverse, di segnalarlo all’ufficio del Runts territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

RICAVI/COSTI ANNO PRECEDENTECOSTI COMPLESSIVISFORAMENTO SI/NO
    80.000€      100.000€SUPERATO IL LIMITE DI 14.000€
    66.000€    100.000€Nessun sforamento. Rispettato il limite dei 66.000€

L’ente che ha segnalato il mancato rispetto dei limiti dovrà nell’esercizio successivo rientrare dello sforamento effettuato in una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.

Quindi l’ente a fronte dello stesso volume di costi (100.000€) potrà incassare solamente il 52% (52.000€) invece del previsto 66%, andando a compensare l’anno precedente.

POSSIBILI CAUSE DI ESCLUSIONE DAL RUNTS

In caso in cui l’ente segnali lo sforamento, ma nell’anno successivo non rientri dell’esubero dell’anno precedente, oppure non segnali nulla all’ufficio competente del Runts, quest’ultimo ha il dovere di disporre la cancellazione dell’Ente e il conferimento del patrimonio ad altri Ets.

RIMANE UN CLIMA D’INCERTEZZA

Le attività diverse però non vengono ben definite dall’art.6 del CTS, ma vengono messe in contrapposizione alle attività di interesse generali, contenute nell’Art.5 del CtS, che a loro volta non sono definite in modo chiaro ed esaustivo, creando così dubbi e incertezze.

Infine, è di tutta evidenza come la disciplina delle attività diverse, seppur contenuta a livello generale nella prima parte del codice del Terzo settore, abbia dei fondamentali riflessi anche e soprattutto di natura fiscale dato che le stesse contribuiscono a determinare la natura commerciale o non commerciale di un Ets.

Su quest’ultimo punto rimane costante l’operatività del Runts al fine di delineare un quadro normativo completo.

Articolo a cura di Richard Ruina e Mattia Bassi

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