Polizze assicurative per gli amministratori

Le società possono stipulare polizze assicurative per la copertura di specifici rischi che si possono verificare in capo agli amministratori, in relazione all’incarico che gli stessi ricoprono. In particolare, sono stipulate polizze per responsabilità civile a copertura di perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori potrebbero subire a seguito di azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o verso la società, da terzi lesi in forza degli atti compiuti nello svolgimento delle loro funzioni. Tale forma assicurativa consente agli amministratori di svolgere gli incarichi senza rischiare che la responsabilità degli atti ricada sul loro patrimonio.

Le polizze contro gli infortuni coprono, invece, gli eventi che determinano infortuni in capo all’amministratore, con possibilità di indicare, come beneficiario del premio, l’amministratore stesso ( o i suoi eredi) o la società. Le assicurazioni sulla vita si distinguono in: assicurazioni in caso di vita, per le quali la compagnia corrisponde il capitale convenuto contrattualmente se l’assicurato è in vita a una data fissata ( rappresentando così una forma di investimento) oppure assicurazione in caso di morte, in cui il capitale è corrisposto solo se l’assicurato muore in un determinato periodo di tempo.

Responsabilità civile

I premi assicurativi, se corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori nell’esercizio dei loro incarichi e funzioni, non costituiscono fringe benefit e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti beneficiari.

I premi di assicurazione pagati dalla società per la copertura delle perdite di carattere patrimoniale, che gli amministratori dovessero subire nell’espletamento delle loro funzioni, si concretizzano in costi deducibili per la società essendo soddisfatti i principi di competenza e inerenza.

Eccezione: gli atti dolosi o fraudolenti e al di fuori delle ipotesi in cui gli assicurati abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi in cui non avevano diritto.

Gli eventuali rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione non costituiscono per l’amministratore un arricchimento, ma un risarcimento del danno patrimoniale subito; inoltre, è ravvisabile un esclusivo interesse della società alla stipula della polizza. Il medesimo trattamento dovrebbe valere anche per gli amministratori il cui reddito è inquadrabile tra quelli di lavoratore autonomo.

Rischio morte o infortuni

Il premio relativo a una polizza di assicurazione, stipulata dalla società per il rischio morte o infortuni di un amministratore con beneficiario lo stesso amministratore o i suoi eredi, costituisce un compenso in natura tassabile in capo all’amministratore (artt. 51 e 52 Tuir); il premio corrisposto origina, per la società, un costo deducibile ai fini delle imposte sui reddito.

Il premio relativo alla stipula di una polizza di assicurazione per il rischio morte o infortuni che prevede quale assicurato l’amministratore e beneficiaria la società non costituisce compenso in natura in capo all’amministratore; il premio corrisposto origina per la società un costo deducibile ai fini delle imposte dirette, per effetto del principio dell’inerenza.

All’atto dell’eventuale percezione dell’indennizzo assicurativo da parte della società, l’ammontare percepito determina una sopravvenienza attiva.

Assicurazione sulla vita

Il premio corrisposto per una polizza di assicurazione in caso di vita, con beneficiaria la società, costituisce credito di natura finanziaria verso la compagnia assicuratrice che, secondo le condizioni contrattuali, corrisponderà a scadenza il capitale convenuto se l’assicuratore è in vita.

I premi, poiché consistono in una forma di investimento, non rappresentano costi deducibili, ma crediti.

Il premio corrisposto per una polizza di assicurazione in caso di vita, con beneficiario l’amministratore o i suoi eredi, costituisce un compenso in natura in capo all’amministratore; il premio corrisposto origina, per la società, un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 95 Tuir.

Polizze assicurative per il presidente del CDA con beneficiari i familiari o gli eredi

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto indeducibile il costo poiché il beneficiario non è la società, rivelando, di fatto, la mancanza di inerenza del costo.

Controversa appare la pronuncia, però, nella parte in cui afferma, in generale, che non sono deducibili, ai sensi dell’art. 75 Tuir (ora art. 109) i costi relativi all’assicurazione sulla vita dell’amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito e non trattandosi di spesse poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l’assicurazione prevista da norma cogente, poiché, all’eventuale verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento resterà di esclusiva spettanza della società.

Articolo a cura di Del Bello Nicola e Sula Jessica

Studio Forlani dott.ssa Marika

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