TRA ADEMPIMENTI ORDINARI, CRITICITA’ LEGATE ALLO SVOLGIMENTO DI ALCUNE SPECIFICHE ATTIVITA’ E TUTTI I CASI DI APPLICAZIONE DELL’IVA
Le persone fisiche che intraprendono una attività comunicano la scelta di avvalersi del regime forfettario nella dichiarazione di inizio attività, di cui all’art.35 del DPR 633/72 (modello AA9/12) da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio attività. L’omessa indicazione dell’utilizzo del regime nel modello AA9/12 non intacca l’applicazione dello stesso posto, che risulta determinante il comportamento concludente effettivamente tenuto dal contribuente, però l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività è punibile con una sanzione amministrativa di cui l’art.11 co. 1 LETT. A) del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2000,00 euro).
Come viene manifestato l’utilizzo del regime forfettario?
Viene manifestato attraverso:
- L’emissione di fatture senza addebito dell’IVA in rivalsa, ma con l’applicazione dell’imposta di bollo;
- L’emissione di fatture in cui è riportata l’annotazione relativa all’esclusione dalla ritenuta d’acconto;
- L’opzione per l’agevolazione relativa ai contributi previdenziali INPS;
- Il versamento dell’imposta sostitutiva e la compilazione del quadro LM del modello redditi PF.
Chi non può applicare il regime forfettario?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può applicare il regime forfettario il soggetto che, pur possedendo tutte le condizioni necessarie, abbia emesso nel corso dell’anno e in parte per quello successivo fatture con IVA (e, probabilmente, anche con esposizione della ritenuta a titolo d’acconto), oltre ad aver presentato le liquidazioni IVA periodiche.
Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi:
- Non sono soggetti alla ritenuta d’acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, questi attestano ai propri committenti che il reddito in cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva ed esplicitano in fattura l’applicazione del regime forfettario.
- Non sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte con riferimento agli emolumenti corrisposti fermi restando gli obblighi di operare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente ed a essi assimilati di cui agli art. 23 e 24 del DPR 600/73.
- Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e di tenere/conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.
- Sono esonerati dall’applicazione degli ISA.
Cessione d’azienda
L’Agenzia delle Entrate afferma che il corrispettivo per la cessione dell’avviamento è soggetto ad imposizione con possibilità di assoggettarlo:
- A tassazione separata ai fini IRPEF. Tuttavia l’azienda ceduta deve essere stata posseduta dall’imprenditore individuale da almeno 5 anni.
- A tassazione ordinaria del regime forfettario. Il reddito va a concorre alla determinazione dell’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Estromissione agevolata
Sul piano sostanziale l’estromissione agevolata degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali, non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di cd. regime forfettario.
Certificazione Unica
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato porta con sé l’abolizione dell’obbligo, previsto per i sostituti d’imposta, di certificare i compensi erogati a questi contribuenti.
Semplificazioni ai fini IVA
- Esclusione dell’applicazione dell’imposta in rivalsa.
- Esclusione dall’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta.
- Esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi si acquisti dall’estero o di acquisti soggetti a reverse-charge.
- Esonero dalla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti.
- Esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
IVA ad esigibilità differita
Al fine di rendere neutrali gli effetti del passaggio da regime ordinario IVA al regime forfettario il comma 62 dispone che, nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è stata applicata l’IVA nei modi ordinari, si deve tenere conto dell’imposta relativa alle operazione ad esigibilità differita, ossia delle operazione per le quali generalmente, le esigibilità dell’imposta si realizza al momento del pagamento del corrispettivo. In pratica, l’accesso al regime forfettario comporta, per il cedente o prestatore che se ne avvalga la rinuncia al riferimento dell’esigibilità. Nella stessa liquidazione, può essere esercitato, sempreché spettante, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto soggetta allo stesso regime di IVA per cassa ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati, per la quale la norma di riferimento dispone il differimento della detrazione.
Rettifica detrazione
Beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali)
Le rettifica va eseguita se non sono trascorsi i 4 anni successivi a quello della loro entrata in funzione (9 anni successivi alla data di acquisto/ultimazione degli immobili) e non si effettua per i beni di costi unitario non superiore ad euro 516,46 o per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%.
Rimanenze di magazzino
Sono quelle risultanti al 31.12 dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario.
Servizi non utilizzati
All’ultimo anno di applicazione del regime ordinario. Si tratta ad esempio dei canoni di leasing fatturati nell’ultimo anno di applicazione del regime, di competenza dell’anno successivo.
In caso di uscita dal regime ordinario e di ingresso nel regime forfettario dal 01.01.2025 la rettifica è indicata nella dichiarazione mod. IVA 2025 periodo imposta 2024.
Operazioni intra:
- Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, c. 2-BIS D.L. 30.10.1993, N.331. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti a iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
- Se nell’anno precedente non è stata superata la soglia di 10mila euro e , fino a quando tale limite non viene superato da quello in corso, gli acquisti non si considerano intracomunitari. Il fornitore UE deve emettere la fattura addebitando la propria imposta.
- Se gli acquisti da UE sono superiori a 10.000 euro, in questo caso si effettua un acquisto intracomunitario. Per il quale si dovrà procedere all’integrazione della fattura e al versamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Servizi generici ex 7-TER
Operazioni attive:
Nel regime forfettario trovano applicazione le regole dell’art 7 TER DPR 633/1972 per la territorialità dei servizi generici.
In caso di servizi resi B2B si emette fattura senza l’addebito d’imposta.
In caso di servizi resi B2C -IVA paese del prestatore si emette fattura al pari delle operazioni interne.
Operazioni passive:
In caso di servizi generici B2B ricevuti (rilevanti in Italia) si procede all’integrazione o all’auto fatturazione e si versa l’IVA entro il 16 del mese successivo.
Commercio elettronico
Diretto:
E’ costituito dalle operazioni che hanno per oggetto i soli servizi elettronici, ossia operazioni che si svolgono interamente in modalità telematica: ordine e messa a disposizione del bene (digitale-immateriale) o servizio, ai fini IVA realizza una prestazione di servizio.
Territorialità servizi elettronici:
I servizi TTE resi a privati di altri stati membri sono rilevanti ai fini IVA dello stato del prestatore quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- Il prestatore non è stabilito anche in un altro stato membro dell’unione europea;
- L’ammontare totale, al netto dell’IVA, del servizio TTE resi da tale soggetto nei confronti di privati stabiliti in stati membri diversi dallo stato di stabilimento del prestatore non hanno superato nell’anno solare precedente la soglia di 10.000 euro, fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato.
Nei rapporti B2B
Rilevanza nel paese del committente soggetto passivo ex ART 7-TER:
- Committente IT: Fattura con codice natura N.2.1
- Committente UE: Fattura EX ART. 7-TER con dicitura “Inversione contabile”. Compilazione Mod. Intra servizi.
- Committente extra UE: Fattura EX ART. 7-TER con dicitura operazione non soggetta.
L’imposta sarà applicata dal committente UE/EXTRAUE con il meccanismo del reverse charge.
Nei rapporti B2C
Rilevanza nel paese del committente ”CONSUMER” ex ART.7-OCTIES:
- Committente IT: Fattura con codice natura N.2.1
- Committente UE: Fino alla soglia annuale di 10.000 Euro fattura come IT. Sopra la soglia annuale di 10.000 euro l’imposta sarà pagata direttamente dal prestatore forfettario IT, previa identificazione nel paese del committente , o avvalendosi del OSS.
- Committente extra UE : L’imposta sarà pagata direttamente dal prestatore forfettario IT previa identificazione del paese del committente.
Regime OSS
Ditte individuali in regime forfettario che effettua vendita all’estero UE a privati, come deve comportarsi con l’IVA dovuta nel paese in cui effettua la vendita, non soggetto a IVA in Italia?
Il forfettario può sicuramente scegliere l’OSS per quanto attiene alla disciplina del commercio elettronico diretto (servizi), può anche sceglierlo per il commercio elettronico indiretto (beni).
Reverse charge
Interno: Relativo a numerose operazioni effettuate all’interno del territorio dello stato in particolare i settori considerati a rischio.
Esterno: per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, poste in essere da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato.
Imposta di bollo
Le fatture emesse dai forfettari saranno soggette ad imposta di bollo laddove rechino l’addebito di somme non soggette a IVA per importi superiori a 77,47 euro.
La somma che il soggetto forfettario richiede a titolo di rimborso del tributo fa parte integrante del suo compenso.
Ne discende che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso, concorrendo alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva.
Tassazione E-BOOK
Da un punto di vista fiscale la vendita diretta di un E-BOOK al pubblico ovvero di prodotti editoriali diffusi online rientrano nella disciplina del commercio elettronico diretto.
Questo secondo quanto previsto dall’art 7 del regolamento N.282/2011.
Conseguentemente le operazioni di vendita per via elettronica dei prodotti editoriali sono da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizio.
Non potendosi applicare il regime speciale per l’editoria viene meno l’impedimento per l’applicazione del regime forfettario.
Conseguentemente chi intende svolgere l’attività si self publishing può optare per il regime forfettario ( In assenza delle altre cause ostative previste per detto regime).
Articolo a cura di Ruina Richard e Sula Jessica.
Studio Forlani dott.ssa Marika