PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO

Si ricorda che è obbligatoria la pubblicazione sul proprio sito aziendale/professionale, entro il 30/06/2022, dell’ elenco degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’ esercizio dell’ attività di impresa o professionale durante l’ anno precedente, se di importo superiore ad euro 10000 (legge 124/2017). Nel caso in cui l’ ente non disponga di un portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire sul sito internet della rete associativa o associazione di categoria al quale il soggetto aderisce.

COSA VA INDICATO?

Vanno indicati solo i contributi ricevuti nell’ anno precedente e per ogni aiuto ricevuto va fornito:

– Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente.

– Denominazione e cod. fiscale del soggetto erogante.

– Somma incassata o valore del vantaggio ottenuto.

– data di incasso.

– breve descrizione del vantaggio ottenuto.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di stato soggetti all’obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale aiuti di stato possono adempiere a tale obbligo semplicemente indicando sul proprio sito internet l’ esistenza di questi aiuti, senza l’obbligo di fornire dati sull’ importo spettante ecc.. In tal caso è possibile inserire una dicitura simile alla seguente:

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”

SANZIONI

La norma prevede sanzioni per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2000

sanzione accessoria 

In caso di mancato pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione, scatta l’ulteriore sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e aiuti ricevuti.

PROROGHE

L’entrata in vigore del regime sanzionatorio è stata prorogata al 01/07/2022 in caso di omessa pubblicazione per le somme del 2020 e al 01/01/2023 per le somme del 2021.

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.