Si ricorda che è obbligatoria la pubblicazione sul proprio sito aziendale/professionale, entro il 30/06/2022, dell’ elenco degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’ esercizio dell’ attività di impresa o professionale durante l’ anno precedente, se di importo superiore ad euro 10000 (legge 124/2017). Nel caso in cui l’ ente non disponga di un portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire sul sito internet della rete associativa o associazione di categoria al quale il soggetto aderisce.
COSA VA INDICATO?
Vanno indicati solo i contributi ricevuti nell’ anno precedente e per ogni aiuto ricevuto va fornito:
– Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente.
– Denominazione e cod. fiscale del soggetto erogante.
– Somma incassata o valore del vantaggio ottenuto.
– data di incasso.
– breve descrizione del vantaggio ottenuto.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di stato soggetti all’obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale aiuti di stato possono adempiere a tale obbligo semplicemente indicando sul proprio sito internet l’ esistenza di questi aiuti, senza l’obbligo di fornire dati sull’ importo spettante ecc.. In tal caso è possibile inserire una dicitura simile alla seguente:
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”
SANZIONI
La norma prevede sanzioni per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
– Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2000
– sanzione accessoria
In caso di mancato pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione, scatta l’ulteriore sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e aiuti ricevuti.
PROROGHE
L’entrata in vigore del regime sanzionatorio è stata prorogata al 01/07/2022 in caso di omessa pubblicazione per le somme del 2020 e al 01/01/2023 per le somme del 2021.