Si avvicinano le festività e moltissimi lavoratori dipendenti, oltre a pensare agli addobbi, ad acquistare i regali per i propri figli, a prenotare il Cenone di fine anno sono assillati da un atroce dubbio: “avrò diritto al Bonus Natale?”
CHE COS’E’ IL BONUS NATALE?
Il Bonus Natale è una misura a sostegno dei lavoratori dipendenti pubblici e privati (ancorché assunti a tempo determinato), normata dal DL 133 del 9/8/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”), convertito dalla Legge 143 del 7/10/2024.
Consiste in un’indennità “una tantum” di 100 euro, non soggetti a tassazione, che viene riconosciuta direttamente in busta paga da parte del datore di lavoro (sostituto d’imposta) assieme alla 13ma mensilità. Il Bonus non è riconosciuto ai soggetti percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
I REQUISITI
Il Bonus è riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti economici e familiari (che devono sussistere congiuntamente):
- avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28000 euro;
- avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, co. 2, del TUIR (DPR 917/1986);
- avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR (esclusi i redditi di pensione), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, co. 1, del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22/E del 19/11/2024 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle condizioni di spettanza del Bonus. In particolare, è precisato che il requisito del figlio fiscalmente a carico può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (fermo restando i criteri reddituali ex art. 12 del TUIR), sebbene per essi non siano più previste le detrazioni per figli a carico.
La circolare chiarisce inoltre che, ai fini del riconoscimento del Bonus non rileva che il lavoratore dipendente sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.
La medesima circolare tuttavia stabilisce che l’indennità non spetta qualora il lavoratore dipendente, in possesso dei requisiti avente i requisiti per accedere al Bonus, sia coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero convivente ai sensi della legge n. 76/2016, con altro soggetto lavoratore dipendente, ove quest’ultimo sia beneficiario del Bonus.
Il limite reddituale di 28000 euro
Il reddito di riferimento per l’accesso al Bonus include, tra gli altri, anche i redditi di fabbricati assoggettati a cedolare secca, e i redditi di impresa o di lavoro autonomo soggetti ad imposta sostitutiva (regime forfettario), nonché alcune agevolazioni come la quota ACE, i redditi derivanti da mance per i lavoratori del settore privato e altre fattispecie specificate dalla normativa.
COME RICHIEDERE IL BONUS
I lavoratori dipendenti che intendano ottenere il Bonus sono tenuti a comunicare al sostituto d’imposta la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità, tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000).
Alla luce di quanto chiarito dalla Circolare 22/E il lavoratore dipendente deve altresì dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del Bonus. Tale specifica, introdotta dalle modifiche normative stabilite dal DL 167 del 14/11/2024, non coinvolge i dipendenti che abbiano già fatto richiesta al sostituto del Bonus: questi non saranno infatti tenuti a presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario dell’indennità.
AMMONTARE DEL BONUS, TEMPI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il sostituto d’imposta, previa richiesta da parte del lavoratore dipendente, riconoscerà il Bonus insieme alla 13ma mensilità. Tale indennità non concorre alla formazione della base imponibile. L’importo del Bonus è rapportato alla durata del periodo di lavoro nell’anno di imposta: ne deriva pertanto che i lavoratori dipendenti assunti nel corso del 2024 saranno beneficiari dell’indennità in misura proporzionale.
Il datore di lavoro potrà recuperare le somme erogate sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, mediante i codici tributo 1703 (sostituti d’imposta privati) o 174E (enti pubblici).
Il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, o non abbia presentato al sostituto d’imposta l’apposita autocertificazione, potrà beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025.
Parimenti, qualora il dipendente abbia beneficiato del Bonus in misura superiore a quanto spettante, o in assenza dei requisiti, e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore stesso dovrà restituire l’indennità indebitamente ricevuta in sede di dichiarazione dei redditi.
Articolo a cura di Lorenzo Venturoli
Studio Dott.sa Forlani Marika
