MODELLO 730/2015 – SPESE DETRAIBILI / DEDUCIBILI

modello 730 immagineIn vista dell’apertura della campagna dichiarativa 2015 ritengo utile riepilogare brevemente le principali spese detraibili / deducibili dal reddito 2014:

  • SPESE SANITARIE:  scontrini farmacia, ricevute delle visite specialistiche, acquisto di protesi (con certificazione CE), ricevute per esami di laboratorio, ticket, ricevute relative a ricoveri e interventi, fatture relative all’acquisto di dispositivi medici (es. occhiali da vista, apparecchi per l’udito, etc.) sempre corredati da certificazione CE,  spese relative a patologie esenti. Spese sostenute per portatori di handicap, veicoli per portatori di handicap, spese per l’acquisto di cani guida, etc. Si ricorda che per talune prestazioni come ad esempio le cure termali occorre la prescrizione del medico.
  • INTERESSI PASSIVI: pagati relativamente a mutui per l’abitazione principale, altri immobili o per recupero edilizio.
  • ASSICURAZIONI: sulla vita e contro gli infortuni.
  • ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE.
  • SPESE DI ISTRUZIONE: tasse scolastiche pagate per la scuola secondaria e universitaria.
  • SPESE FUNEBRI.
  • SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA DEI RAGAZZI.
  • CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE.
  • SPESE VETERINARIE.
  • SPESE ASILI NIDO.
  • EROGAZIONI LIBERALI: ricevute di versamento ad associazioni sportive dilettantistiche, a vari enti, istituzioni o associazioni, a partiti politici ed enti religiosi, onlus.
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.
  • PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
  • CONTRIBUTI SERVIZI DOMESTICI.
  • CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE.
  • SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.
  • SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO.

Per verificare tutte le modalità di fruizione e i limiti della detrazione / deduzione e le vostre particolari casistiche vi aspetto con un appuntamento in studio.

Forlani Dott.sa Marika

Pubblicità

RECUPERO EDILIZIO – RISPARMIO ENERGETICO: LE MISURE PER IL 2014

recupero edilizioLa legge di stabilità ha prorogato di una anno (fino al 31/12/2014) le misure delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio e di risparmio energetico in essere al 31/12/2013.

RECUPERO EDILIZIO

  • Percentuale di detrazione: 50%.
  • Limite di spesa: € 96.000. Si ricorda che il limite di spesa deve essere riferito a singola unità immobiliare e non a proprietario; pertanto in caso di abitazione cointestata, se le spese sono state sostenute da tutti i cointestatari, il limite va suddiviso tra essi.
  • Periodo di ripartizione della spesa: 10 anni.
  • Pagamento degli interventi: mediante bonifico recante il riferimento normativo (es. “detrazione Irpef 50%, ai sensi dell’art. 16 DPR 917/1986), CF beneficiario della detrazione, PI o CF del soggetto destinatario del bonifico.
  • Chi può usufruire della detrazione: soggetti Irpef. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
  • Interventi interessati su immobili residenziali:
  1. manutenzione straordinaria (ordinaria vale solo per le parti comuni degli edifici), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (ART3 DPR 380-2001);
  2. interventi volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
  3. realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  4. eliminazione di barriere architettoniche;
  5. prevenzione di atti illeciti di terzi;
  6. cablatura degli  edifici;
  7. contenimento dell’inquinamento acustico;
  8. misure antisismiche (per i bonifici effettuati dal 4/08/2013 al 31/12/2014, la percentuale di detrazione di queste spese è pari al 65%, mantenendo inalterate le regole elencate per il 50%. Per questi interventi è possibile anche la detrazione dall’Ires)
  9. bonifica dell’amianto;
  10. conseguimento di risparmi energetici, come il fotovoltaico.

Dal 2015 la percentuale di detrazione passerà al 40%, rimanendo inalterato il limite di spesa a 96.000 €.

Dal 2016 la percentuale di detrazione tornerà al 36% e il limite di spesa tornerà a € 48.000.

BONUS MOBILI: E’ prevista una detrazione Irpef del 50%, con un limite di spesa di 10.000 € , solamente se spetta la detrazione del 50% (40% dal 2015) per una dei lavori previsti dall’art. 16-bis, comma 1 Tuir, pagati dal 26/06/2012 al 31/12/2015.

RISPARMIO ENERGETICO

  • Percentuale di detrazione: 65%.
  • Periodo di ripartizione della spesa: 10 anni.
  • Pagamento degli interventi: mediante bonifico recante il riferimento normativo (es. “detrazione 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, Legge 296/2006), CF beneficiario della detrazione, PI o CF del soggetto destinatario del bonifico.
  • Comunicazione Enea: invio della scheda informativa e dei dati dell’attestato di prestazione energetica entro 90 gg dalla fine dei lavori.
  • Chi può usufruire dell’agevolazione: Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti  anche se titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali, società, associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale) che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.  Attenzione, però, che i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
  • Interventi agevolabili:
  1. pannelli solari termici per la produzione di acqua calda;
  2. impianti di climatizzazione invernale (sostituzione dei vecchi impianti con nuovi dotati di caldaia a condensazione o con condizionatori d’aria con pompe di calore ad alta efficienza, scaldacqua verdi, impianti geotermici a bassa entalpia);
  3. pareti isolanti, coperture, pavimenti, finestre (comprensive di infissi);
  4.  riqualificazione energetica generale degli edifici.
  • Limiti di spesa: per il risparmio energetico la norma non prevede limiti massimi di spesa, ma limiti massimi di spesa detraibile a seconda delle categorie di intervento:
  1. pannelli solari termici: importo max detraibile € 60.000 (ossia € 92.307,69 di spesa sostenuta)
  2. impianti di climatizzazione invernale: importo max detraibile € 30.000 (ossia € 46.153,84 di spesa sostenuta)
  3. strutture opache orizzontali / verticali: importo max detraibile € 60.000 (ossia € 92.307,69 di spesa sostenuta)
  4. riqualificazione energetica generale: importo max detraibile € 100.000 (ossia € 153.846,15 di spesa sostenuta).

Per l’anno d’imposta 2015 la percentuale di detrazione passerà al 50% e dal 2016 in poi verrà inglobata negli interventi  di recupero edilizio, e quindi sarà pari al 36%.

Condomini: per le spese relative alle parti comuni degli edifici o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65%  è stata prorogata fino al 30 giugno 2015. Dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 la percentuale di detrazione sarà pari al 50%.

Buon lavoro

Forlani Dott.ssa Marika

 

ABOLIZIONE IMU PRIMA CASA = AUMENTO PERCENTUALE ACCONTO IRES E IRAP

Con il D.L. 133/2013 pubblicato in GU il 30 novembre è stata resa ufficiale la cancellazione dell’Imu sulla prima casa non di lusso. Tale esenzione è stata estesa anche ai fabbricati rurali e ai terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Tale abolizione ha trovato copertura mediante l’aumento della percentuale dell’acconto Ires e Irap per di 1.5 punti percentuali (Comunicato stampa Mef) per tutti i soggetti Ires portandolo dal 101 al 102.5%

Per le società del settore finanziario e assicurativo, invece, tale percentuale è ulteriormente aumentata al 128.5% per un complessivo 130%. Sempre per questi soggetti l’aliquota Ires dovuta passa dal 27.5% al 36%. Queste misure sono considerate straordinarie, ossia valide solo per l’anno di’imposta in corso.

Gli aumenti previsti comportano, quindi, la necessità di effettuare nuovamente i calcoli degli acconti dovuti, pertanto è stata concessa una proroga dei versamenti dal 2 dicembre al 10 dicembre 2013.

Sempre a carico degli intermediari finanziari è stato introdotto l’obbligo di anticipare il versamento dell’imposta sostitutiva relativa al risparmio amministrato. L’anticipo, da versare entro il 16 dicembre, sarà pari al 100% del dovuto nei primi 11 mesi dell’anno.

Forlani Dott.ssa Marika

II° ACCONTO TASSE: SCADENZE SEPARATE

Dalle indicazioni contenute nel comunicato stampa del CdM sul DL Imu e dalle indiscrezione sul DM che dovrebbe integrare il provvedimento si evince che il II° acconto delle tasse in scadenza lunedì 2 dicembre slitta al 10 dicembre, ma solamente per le società di capitali e i soggetti Ires.

Per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti assimilati la scadenza rimane quella originaria del 2 dicembre (perché il 30 novembre cade di sabato).

Lo slittamento sembra essere dovuto ad un incremento della percentuale dell’acconto che passerebbe così dall’attuale 101% al 102,50% per tutti i soggetti Ires, ad eccezione delle banche e delle assicurazioni per le quali l’acconto salirebbe al 130%.

Rimaniamo, quindi, in attesa del DM integrativo.

Forlani Marika

II° RATA ACCONTO TASSE: SCADENZA 2 DICEMBRE 2013

Metodi di calcolo dell’acconto:

  1. Metodo storico;
  2. Metodo previsionale (ossia rideterminazione dell’acconto in base a una previsione di reddito per l’anno in corso, inferiore rispetto a quello conseguito nell’anno precedente).

Il metodo storico è da sempre considerato il metodo “sicuro”, ma per gli acconti in scadenza il 2 dicembre occorre prestare particolare attenzione:

  • bisogna ricordare che l’imposta dovuta per il 2012 va rideterminata per il 2013 tenendo in considerazioni alcune disposizioni restrittive già efficaci dal 2013 come ad esempio la riduzione al 20% della deducibilità dei costi dei veicoli per imprese e lavoratori autonomi (art. 164 TUIR) o la rivalutazione dei redditi domenicale e agrario per il 2013 – 2014 -2015 (comma 512 dell’articolo 1, della Legge n. 228/2012).
  • bisogna, ancora, ricordare che l’imposta dovuta per il 2012 va rideterminata per il 2013 andando ad eliminare alcune agevolazioni godute per il 2012, ma che non hanno alcun effetto nel 2013 come per esempio la deduzione forfetaria a favore dei benzinai, gli incentivi usufruiti dai proprietari degli immobili locati agli inquilini che hanno beneficiato della sospensione degli affitti.
  • bisogna considerare che sono state rideterminate le percentuali di acconto dovute da soggetti Irfpef e Ires (art. 11 DL n. 76/13). Nel dettaglio:
  • per le persone fisiche,  l’acconto IRPEF sarà pari al 100% del rigo RN33 del modello Unico;
  • i soggetti IRES l’acconto è pari al 101%, ma soltanto per l’anno d’imposta in vigore al 31/12/2013;
  • l’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100%, se si tratta di persone fisiche, oppure il 101% se si tratta di società.

La variazione della percentuale dell’acconto per il 2013 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’imposta; pertanto si dovrà effettuare un versamento in misura corrispondente alla differenza fra:

ACCONTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO (100% – 101% del dovuto per l’anno 2012, eventualmente rideterminato come sopra descritto)

IMPORTO DELLA PRIMA RATA VERSATA NEI MESI SCORSI

L’aumento delle percentuali di acconto si applicano anche a:

  1. imposta sostitutiva per i contribuenti minimi: passaggio dal 99% al 100%;
  2. imposte sostitutive per beni immobili e attività finanziarie all’estero (Ivie e Ivafe): passaggio dal 99% al 100%.

Non va invece applicato a:

  1. cedolare secca: rimane al 95%;
  2. contributi previdenziali: rimane al 80%;
  3. addizionale regionale (non sono previsti acconti in quanto si versa solamente a saldo);
  4. addizionale comunale ( l’acconto si versa solamente in una unica rata da versare contestualmente al saldo).

In questi giorni, poi, si sta parlando di un possibile innalzamento degli acconti per banche e assicurazioni al 120% e di una mini proroga al 16/12/2013 per il loro versamento. Al momento però non vi è ancora nulla di ufficiale.

Forlani Dott.ssa Marika