POS…IN ARRIVO IL 30 GIUGNO. IL PUNTO SULLA SITUAZIONE.

POS OBBLIGATORIODal 30 giugno per le imprese e i professionisti scatta l’obbligo di accettare anche i pagamenti effettuati attraverso i bancomat (carte di debito). Ricordo che tale novità è stata introdotta dal Decreto Sviluppo bis: “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231″ (art. 15 comma 4 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).

In questi mesi si sono susseguite diverse proteste e prese di posizione, dal Consiglio Nazionale degli Architetti che si è rivolto al TAR Lazio chiedendo la sospensiva in quanto si tratta di una norma insensatamente vessatoria e costosa (*), al Consiglio Nazionale Forense che con una circolare ha chiarito che  non sussiste alcun obbligo assoluto di “possedere un POS”, trattandosi invece di un onere (non sanzionato) di accettare, a richiesta, tale forma di pagamento. Alla stessa conclusione è giunta anche la  la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Le associazioni di categoria degli artigiani e commercianti, invece, denunciano invece difficoltà legate alla scarsa educazione informatica e all’anti-economicità dello strumento (alti costi di installazione e gestione del POS).

Riassumendo i pareri, tutti sostengono che la mancanza di una sanzione specifica rende non obbligatoria l’installazione del POS. 

Aspettiamo, quindi, il 26 giugno per verificare se sarà pubblicato un secondo regolamento ministeriale contenente maggiori delucidazioni.

In mancanza, il 30 giugno la norma entrerà in vigore così com’è, prevedendo un obbligo senza sanzioni.

 

Forlani Dott.ssa Marika

 

(*) Il TAR, con ordinanza 1932/2014 del 30/04/2014, si è espresso in senso sfavorevole per la parte istante ritenendo inesistente il “fumus boni juris” in quanto il decreto impugnato “sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che impone perentoriamente e in modo generalizzato che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”. La norma, inoltre, prosegue il TAR, non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile.

 

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