II° RATA ACCONTO TASSE: SCADENZA 2 DICEMBRE 2013

Metodi di calcolo dell’acconto:

  1. Metodo storico;
  2. Metodo previsionale (ossia rideterminazione dell’acconto in base a una previsione di reddito per l’anno in corso, inferiore rispetto a quello conseguito nell’anno precedente).

Il metodo storico è da sempre considerato il metodo “sicuro”, ma per gli acconti in scadenza il 2 dicembre occorre prestare particolare attenzione:

  • bisogna ricordare che l’imposta dovuta per il 2012 va rideterminata per il 2013 tenendo in considerazioni alcune disposizioni restrittive già efficaci dal 2013 come ad esempio la riduzione al 20% della deducibilità dei costi dei veicoli per imprese e lavoratori autonomi (art. 164 TUIR) o la rivalutazione dei redditi domenicale e agrario per il 2013 – 2014 -2015 (comma 512 dell’articolo 1, della Legge n. 228/2012).
  • bisogna, ancora, ricordare che l’imposta dovuta per il 2012 va rideterminata per il 2013 andando ad eliminare alcune agevolazioni godute per il 2012, ma che non hanno alcun effetto nel 2013 come per esempio la deduzione forfetaria a favore dei benzinai, gli incentivi usufruiti dai proprietari degli immobili locati agli inquilini che hanno beneficiato della sospensione degli affitti.
  • bisogna considerare che sono state rideterminate le percentuali di acconto dovute da soggetti Irfpef e Ires (art. 11 DL n. 76/13). Nel dettaglio:
  • per le persone fisiche,  l’acconto IRPEF sarà pari al 100% del rigo RN33 del modello Unico;
  • i soggetti IRES l’acconto è pari al 101%, ma soltanto per l’anno d’imposta in vigore al 31/12/2013;
  • l’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100%, se si tratta di persone fisiche, oppure il 101% se si tratta di società.

La variazione della percentuale dell’acconto per il 2013 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’imposta; pertanto si dovrà effettuare un versamento in misura corrispondente alla differenza fra:

ACCONTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO (100% – 101% del dovuto per l’anno 2012, eventualmente rideterminato come sopra descritto)

IMPORTO DELLA PRIMA RATA VERSATA NEI MESI SCORSI

L’aumento delle percentuali di acconto si applicano anche a:

  1. imposta sostitutiva per i contribuenti minimi: passaggio dal 99% al 100%;
  2. imposte sostitutive per beni immobili e attività finanziarie all’estero (Ivie e Ivafe): passaggio dal 99% al 100%.

Non va invece applicato a:

  1. cedolare secca: rimane al 95%;
  2. contributi previdenziali: rimane al 80%;
  3. addizionale regionale (non sono previsti acconti in quanto si versa solamente a saldo);
  4. addizionale comunale ( l’acconto si versa solamente in una unica rata da versare contestualmente al saldo).

In questi giorni, poi, si sta parlando di un possibile innalzamento degli acconti per banche e assicurazioni al 120% e di una mini proroga al 16/12/2013 per il loro versamento. Al momento però non vi è ancora nulla di ufficiale.

Forlani Dott.ssa Marika

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