II° ACCONTO TASSE: SCADENZE SEPARATE

Dalle indicazioni contenute nel comunicato stampa del CdM sul DL Imu e dalle indiscrezione sul DM che dovrebbe integrare il provvedimento si evince che il II° acconto delle tasse in scadenza lunedì 2 dicembre slitta al 10 dicembre, ma solamente per le società di capitali e i soggetti Ires.

Per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti assimilati la scadenza rimane quella originaria del 2 dicembre (perché il 30 novembre cade di sabato).

Lo slittamento sembra essere dovuto ad un incremento della percentuale dell’acconto che passerebbe così dall’attuale 101% al 102,50% per tutti i soggetti Ires, ad eccezione delle banche e delle assicurazioni per le quali l’acconto salirebbe al 130%.

Rimaniamo, quindi, in attesa del DM integrativo.

Forlani Marika

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II° RATA ACCONTO TASSE: SCADENZA 2 DICEMBRE 2013

Metodi di calcolo dell’acconto:

  1. Metodo storico;
  2. Metodo previsionale (ossia rideterminazione dell’acconto in base a una previsione di reddito per l’anno in corso, inferiore rispetto a quello conseguito nell’anno precedente).

Il metodo storico è da sempre considerato il metodo “sicuro”, ma per gli acconti in scadenza il 2 dicembre occorre prestare particolare attenzione:

  • bisogna ricordare che l’imposta dovuta per il 2012 va rideterminata per il 2013 tenendo in considerazioni alcune disposizioni restrittive già efficaci dal 2013 come ad esempio la riduzione al 20% della deducibilità dei costi dei veicoli per imprese e lavoratori autonomi (art. 164 TUIR) o la rivalutazione dei redditi domenicale e agrario per il 2013 – 2014 -2015 (comma 512 dell’articolo 1, della Legge n. 228/2012).
  • bisogna, ancora, ricordare che l’imposta dovuta per il 2012 va rideterminata per il 2013 andando ad eliminare alcune agevolazioni godute per il 2012, ma che non hanno alcun effetto nel 2013 come per esempio la deduzione forfetaria a favore dei benzinai, gli incentivi usufruiti dai proprietari degli immobili locati agli inquilini che hanno beneficiato della sospensione degli affitti.
  • bisogna considerare che sono state rideterminate le percentuali di acconto dovute da soggetti Irfpef e Ires (art. 11 DL n. 76/13). Nel dettaglio:
  • per le persone fisiche,  l’acconto IRPEF sarà pari al 100% del rigo RN33 del modello Unico;
  • i soggetti IRES l’acconto è pari al 101%, ma soltanto per l’anno d’imposta in vigore al 31/12/2013;
  • l’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100%, se si tratta di persone fisiche, oppure il 101% se si tratta di società.

La variazione della percentuale dell’acconto per il 2013 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’imposta; pertanto si dovrà effettuare un versamento in misura corrispondente alla differenza fra:

ACCONTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO (100% – 101% del dovuto per l’anno 2012, eventualmente rideterminato come sopra descritto)

IMPORTO DELLA PRIMA RATA VERSATA NEI MESI SCORSI

L’aumento delle percentuali di acconto si applicano anche a:

  1. imposta sostitutiva per i contribuenti minimi: passaggio dal 99% al 100%;
  2. imposte sostitutive per beni immobili e attività finanziarie all’estero (Ivie e Ivafe): passaggio dal 99% al 100%.

Non va invece applicato a:

  1. cedolare secca: rimane al 95%;
  2. contributi previdenziali: rimane al 80%;
  3. addizionale regionale (non sono previsti acconti in quanto si versa solamente a saldo);
  4. addizionale comunale ( l’acconto si versa solamente in una unica rata da versare contestualmente al saldo).

In questi giorni, poi, si sta parlando di un possibile innalzamento degli acconti per banche e assicurazioni al 120% e di una mini proroga al 16/12/2013 per il loro versamento. Al momento però non vi è ancora nulla di ufficiale.

Forlani Dott.ssa Marika

NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE FISCALE ASSICURAZIONI VITA / INFOTUNI

La legge n. 124/2013 pubblicata in G.U. lo scorso 28 ottobre, ha regolamentato un nuovo panorama per le detrazioni fiscali relative al pagamento di premi assicurativi.Le variazioni apportate avranno efficacia già dal periodo d’imposta 2013.

Prima di analizzare le variazioni intervenute occorre prima ricordare la disciplina vigente fino al 2012. Era prevista una detrazione del 19% sui premi pagati nel corso dell’anno (principio di cassa), per un importo di spesa massimo di 1.291,14 €. L’assicurazione non doveva prevedere la possibilità di recesso ed avere per oggetto la copertura del rischio:

  • di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
  • di non autosufficienza nel compimento di atti della vita quotidiana (assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, deambulazione e vestizione).

Le nuove disposizioni, invece, prevedono che la detrazione del 19% si applicherà su un importo massimo di spesa di:

  • 630 € per il 2013;
  • 530 € dal 2014.

Deroga: dal 2014 limitatamente ai premi per assicurazione aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, il limite di spesa tornerà ad essere di 1.291,14 €.

Dal 2014 non sarà, inoltre, più deducibile la quota di contributi versati al servizi sanitario nazionale ricompresa nella polizza RC auto. Ancora per il 2013 la deducibilità di quella quota è limitata all’importo superiore ad euro 40.

Nessuna variazione, invece, è stata apportata ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare, che rimangono deducibili (principio di cassa) nel limite del 12% del reddito complessivo per un importo massimo di € 5.164,57.

Forlani Dott.ssa Marika