NO DELIBERA – TASI A SETTEMBRE

TASICon il Comunicato stampa n. 128 del 19 maggio 2014 il Governo ha deciso di posticipare a settembre il pagamento della Tasi solamente per quei Comuni che entro il 23 maggio 2014 non avranno deliberato le aliquote. Per tutti i gli altri Comuni, invece, la scadenza rimane quella del 16 giugno prossimo.

 

Forlani Marika

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TASI: AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO PER L’ANNO 2014

TASICome temuto, è stato previsto con il DL del 6 marzo 2014, pubblicato in pari data sulla G.U. l’incremento del limite massimo di prelievo per la TASI. Tale incremento è pari allo 0,8 per mille e porta l’aliquota massima dal precedente 2,5 per mille all’aliquota massima del 3,3 per mille.

Il nuovo limite massimo della somma IMU + TASI previsto dalla legge di stabilità 2014 passa, quindi, dal 10,6 per mille al nuovo 11,4 per mille.

Ovviamente spetterà poi ai Comuni decidere la misura delle aliquote da adottare, pertanto occorrerà visionare le diverse delibere per decidere la portata di tale aumento per ciascuno di noi.

Tale intervento è stato introdotto con lo scopo di favorire le abitazioni principali, affinché vengano introdotte … ” detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,…”.

Nel tentativo di favorire l’abitazione principale si va, quindi, verso un probabile, se non certo, appesantimento della situazione degli altri immobili.

Forlani Marika

MINI IMU – CALCOLATORE

Il 24/01/2014 è in scadenza il versamento della mini – imu.

L’importo è dovuto se il Comune nel quale si possiede l’abitazione ha deliberato per l’anno d’imposta 2013 un’aliquota maggiore a quella base determinata dallo Stato pari allo 0.4%.

Per vedere, quindi, se si è interessati al pagamento della mini – imu occorre visionare le delibere comunali.

Per il conteggio e la predisposizione del modello F24 si può utilizzare il link seguente.

CALCOLATORE IMU

Buon lavoro.

Forlani Dott.ssa Marika

LA IUC IN PILLOLE

iucUna delle principali novità della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 23/12/2013; GU n. 302 del 27/12/2013) in vigore dal 1° gennaio è la IUC.

La IUC è composta da una parte patrimoniale, la ormai nota IMU, e una parte dovuta per i servizi comunali, la TASI e la TARI. Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC.

IMU (dovuta dal possessore degli immobili)

  • a partire dal 2014 non si applica in via definitiva all’abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1 – A/8 – A/9. Per questi ultimi immobili è stata reintrodotta la detrazione di € 200 rapportata al periodo dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.  E’ stata poi concessa ai Comuni la possibilità di equiparare ad abitazione principale anche gli immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricoveri o sanitario posseduti da italiani all’estero. Tali immobili, però, non devono essere locati. Tale possibilità è stata estesa anche alle abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado(genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. L’equiparazione vale per un solo immobile e per la sola quota di rendita risultate in catasto non eccedente a € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 € annui.
  • l’Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali;
  • l’Imu pagata per gli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nella misura del % (30% nel 2013).

Va inoltre ricordato che :

  • slitta al 24/01/2014 il termine per il versamento della mini IMU dovuta ai Comuni che hanno deliberato per il 2013 aliquote per le abitazioni principali superiori a quelle standard;
  • in caso di insufficienti versamenti del saldo IMU 2013 c’è tempo fino al 16/06/2014 per la regolarizzazione del pagamento senza l’applicazione di sanzioni;
  • Dal 2013 va tassato nella misura del 50% ai fini Irpef e addizionali, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, anche se già assoggettati ad IMU.

TASI (dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore degli immobili)

La TASI è stata istituita al fine della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

La base imponibile è quella prevista ai fini IMU. L’aliquota base è l’ 1 per mille, ma si sta già parlando di un aumento all’ 8 per mille.

Il Comune può:

  • ridurre l’aliquota o azzerarla;
  • rideterminare l’aliquota, tenendo presente che la somma di TASI e IMU, per ciascuna categoria di immobili, non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31/12/2013.

Per gli immobili occupati da soggetti diversi dal titolare la ripartizione della spesa viene determinata con delibera Comunale, tendendo presente che:

  • l’occupante deve versare un importo compreso tra il 10 % e il 30% del dovuto complessivo;
  • il proprietario deve versare il residuo.

TARI (a carico dell’utilizzatore dell’immobile)

La TARI è istituita al fine della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. La superficie delle unità immobiliari da considerare al fine del conteggio è costituita dalla superficie calpestabile. Per la sua applicazione si considerano valide quelle già dichiarate per i precedenti prelievi sui rifiuti.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

Il versamento della TARI e della TASI è dovuto con F24 e le scadenze saranno previste con le delibere Comunali, ma devevo essere previste almeno due rate, a scadenza semestrale.

Buon Lavoro

Forlani Dott.ssa Marika

IMU DA DOMANI ALIQUOTE UFFICIALI

imuOggi è l’ultimo giorno che i Comuni hanno a disposizione per pubblicare sui loro siti le nuove aliquote da adottare per i conteggi del saldo IMU anno 2013. Da domani scatta la corsa al controllo delle aliquote adottate nei conteggi già effettuati. Ricordo che la scadenza è lunedì prossimo, il 16/12/2013.

Attenzione, però, che quest’anno, per facilitarci il lavoro, hanno valore di legge solo i valori pubblicati direttamente sul sito internet di ogni singolo Comune e non basta, quindi, consultare il sito internet del Ministero delle Finanze.

Buona ricerca e speriamo che la connessione internet non ci sia ostile!!!!

Forlani Dott.ssa Marika

 

CHI PUO’ “NON PAGARE” L’IMU?

Il decreto legge n. 133 del 30 novembre ha sancito l’abolizione della seconda rata dell’Imu 2013 per alcune categorie di immobili. Ma quali?

  • abitazioni principali e relative pertinenze non di pregio. Rimangono esclusi dal beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica;
  • la casa coniugale assegnata a seguito di sentenza di separazione o di divorzio;
  • l’unico immobile posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla carriera prefettizia;
  • gli immobili che i Comuni hanno equiparato all’abitazione principale (es. abitazioni principali date in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado);
  • fabbricati rurali a uso strumentale;
  • terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Attenzione però, che la rata è abolita nel limite dell’aliquota standard fissata dalle norme statali, ma se il Comune aveva previsto, mediante delibera, un aumento di tale aliquota, a carico del contribuente rimane il 40% di tale aumento da versare entro il 16/01/2014. 

ALIQUOTA COMUNE – ALIQUOTA STATALE = MAGGIOR TRIBUTO DOVUTO

MAGGIOR TRIBUTO DOVUTO * 40% = TRIBUTO A CARICO DEL                                                                                                     CONTRIBUENTE DA VERSARE                                                                                           IL 16/01/2014

Buon lavoro.

Forlani Marika