DECRETO CASA (DL 47/14): DUE IMPORTANTI NOVITA’

DECRETO CASAIl DL 47-14 detto “decreto casa”, pubblicato in G.U. il 28 marzo 2014, ha portato due importanti novità:

  1. BONUS MOBILI: sono ora previsti due limiti massimi di spesa da rispettare. Il primo limite, ossia il nuovo, prevede che la spesa per gli arredi non debba superare la spesa sostenuta per i lavori di recupero edilizio. Il secondo prevede che il tetto massimo di spesa per arredi detraibile sia pari a € 10.000.
  2. ALIQUOTA 10% AFFITTI A CANONE CONCORDATO: è stata resa effettiva la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota fiscale per i proprietari di immobili che affittano una abitazione con un contratto a canone concordato e che hanno optato per la cedolare secca.

 

Forlani Marika

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TASI: AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO PER L’ANNO 2014

TASICome temuto, è stato previsto con il DL del 6 marzo 2014, pubblicato in pari data sulla G.U. l’incremento del limite massimo di prelievo per la TASI. Tale incremento è pari allo 0,8 per mille e porta l’aliquota massima dal precedente 2,5 per mille all’aliquota massima del 3,3 per mille.

Il nuovo limite massimo della somma IMU + TASI previsto dalla legge di stabilità 2014 passa, quindi, dal 10,6 per mille al nuovo 11,4 per mille.

Ovviamente spetterà poi ai Comuni decidere la misura delle aliquote da adottare, pertanto occorrerà visionare le diverse delibere per decidere la portata di tale aumento per ciascuno di noi.

Tale intervento è stato introdotto con lo scopo di favorire le abitazioni principali, affinché vengano introdotte … ” detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,…”.

Nel tentativo di favorire l’abitazione principale si va, quindi, verso un probabile, se non certo, appesantimento della situazione degli altri immobili.

Forlani Marika

POS: OBBLIGATORIO DAL 30 GIUGNO 2014

POS OBBLIGATORIODal prossimo 30 giugno sarà obbligatorio per tutti i professionisti e le imprese, l’adozione del POS (dispositivo elettronico che consente di accettare pagamenti con carte di credito, di debito e prepagate).

Tale differimento dell’obbligo, originariamente previsto per il 01/01/2014, è stato previsto dal DL 150/13, detto Milleproroghe. Il testo interessato è il seguente:

15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all’articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole “1° gennaio 2014″ sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2014″

Tale articolo sembra, quindi, andare a sostituirsi a quanto disciplinato dal decreto interministeriale “disposizioni sui pagamenti elettronici” dello scorso 24 gennaio. Il decreto prevedeva il vincolo di accettare pagamenti mediante POS per pagamenti superiori a € 30 e prevedeva una fase transitoria nella quale le attività con fatturati superiori a € 200.000 avrebbero dovuto adottare obbligatoriamente il POS a partire dal prossimo 28 marzo.Per tutti gli altri, invece, prevedeva lo slittamento al prossimo 30 giugno.

Rimaniamo, comunque, in attesa di chiarimenti sulla sorte di questo decreto interministeriale e dell’emanazione di un decreto ad hoc che disciplini nel dettaglio le istruzioni per l’adozione del POS.

Occorre, a mio avviso, anche valutare attentamente la portata di questa norma in considerazione di tutte quelle piccole realtà che percepiscono nell’adozione di tale strumento solamente un nuovo costo da supportare senza rilevarne alcun beneficio. Faccio l’esempio di un ingegnere che svolge la sua attività utilizzando in modo promiscuo la sua abitazione come studio. La tipologia della sua attività lo porta ad andare presso i clienti e a non riceverli mai nel suo studio. I pagamenti delle sue parcelle avvengono sempre mediante bonifico o assegno. A mio avviso l’obbligo di dotarsi di un POS comporta un costo fisso elevato e completamente inutile.

Speriamo che qualcuno si “affacci alla finestra” e si renda conto che non abbiamo bisogno di ulteriori obblighi e costi, ma solamente di semplificazioni e aiuti.

Buon Lavoro.

Forlani Dott.ssa Marika

 

 

 

FINANZIAMENTO IMPRESE: BANDO INAIL

DVRL’Inail ha previsto l’erogazione di un finanziamento alle imprese al fine di agevolare il miglioramento della Sicurezza nei luoghi di lavoro.

REQUISITI PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO

Miglioramento del DVR (documento di valutazione rischi), ossia delle condizione di salute /e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle norme obbligatorie previste dal D.Lgs 81/08.

CHI HA ACCESSO AL FINANZIAMENTO

Tutte le imprese, sia costituite in forma societaria che gli imprenditori individuali (no coloro che sono state ammesse al finanziamento in base a precedenti bandi).

CONTRIBUTO FINANZIATO

Contributo in conto capitale pari al 65% dei costi del progetto di miglioramento. E’ stato previsto un contributo massimo pari a 130.000 € e uno minimo pari a 5.000 €.

Le domande per accedere al finanziamento devono essere esclusivamente in via telematica dal 21 gennaio all’8 aprile 2014.

Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e per la predisposizione delle pratiche.

Forlani Dott.ssa Marika

 

 

NOVITA’ SULLA CASA 2014: CONTRATTI DI AFFITTO / VENDITA

STOP CONTANTE CONTRATTI AFFITTOLa legge di stabilità ha apportato alcune importanti novità che riguardano gli immobili oggetto di contratti di affitto / vendita.

Primo fra tutti è l’obbligo all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, assegno, …) per il pagamento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo. (art. 1, commi 49 e 50 legge di stabilità)

Il divieto all’uso del contante per il pagamento dei canoni, a prescindere dal loro importo è in deroga alla legge antiriciclaggio (ex art. 49 D.Lgs 231/97).

Tale disposizione non si applica agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle locazioni di immobili strumentali.

La sanzione, in caso di violazione, va dall’1% al 40% dell’importo trasferito (art. 58 D.Lgs 231/2007), con un importo minimo di € 3.000.  Inoltre se il canone di locazione viene pagato i  contanti dal 1 gennaio 2014, sia il locatore che il conduttore perdono il diritto alle agevolazioni e detrazioni fiscali, come ad esempio la riduzione dell’imponibile Irpef per i contratti convenzionati, la cedolare secca , la detrazione affitto per studenti universitari, ecc. E’ attribuita al Comune l’attività di monitoraggio.

Il MEF con la nota n. 10492 del 5 febbraio 2014 ha chiarito che:

  • il limite di 999,99 è l’unico che rileva ai fini delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231-2007 (Antiriciclaggio);
  • il fine della tracciabilità delle transazioni in contanti tra inquilino e proprietario e dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento di agevolazioni e detrazioni fiscali sarà soddisfatto con una prova documentale idonea ad attestarle in modo chiaro e inequivocabile (ossia con la ricevuta d’affitto).

La seconda novità riguarda l’Attestato energetico APE, infatti dal 24/12/2013 non è più obbligatorio allegare L’Ape al contratto di locazione per le singole unità immobiliari. In capo al locatore rimane l’obbligo di fornire al conduttore le informazioni inerenti la prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così come le si possono dedurre dall’attestato messo a disposizione dell’inquilino prima della conclusione del contratto (art. 6, c. 2, D.Lgs 192/05, modificato dalla L 90/13). Ne contratto poi, dovrà essere inserita una apposita clausola con cui il conduttore attesta di aver ricevuto le informazioni di prestazione energetica dell’edificio (art.6, c.3, D.Lgs. 192/05).

L’obbligo, invece, rimane per le locazioni di interi edifici e per i trasferimenti a titolo oneroso.

La terza novità riguardale compravendite di immobili / aziende. La legge di stabilità ha previsto che il prezzo di vendita dovrà rimanere in custodia dal notaio, depositato su un c/c dedicato, privo di interessi a favore del notaio, fino alla registrazione dell’atto nei registri immobiliari o nel registro delle imprese. Tale norma ha il fine di equilibrare gli interessi delle parti contraenti e di salvaguardare l’acquirente da eventuali atti che possono avvenire tra la data della firma del contratto e quella del suo successivo deposito. Tra le due date possono passare anche diversi giorni, fino a 30. Tipico è l’esempio di cessione di un immobile venduto il 5 marzo e trascritto nel registro immobiliare il 12 marzo. Se nel frattempo un eventuale creditore del venditore ha ottenuto l’iscrizione di una ipoteca nei confronti dell’immobile oggetto di compravendita il 10 marzo, il compratore si ritrova proprietario di un immobile oggetto di ipoteca. In questo caso il compratore dovrà rivalersi sul venditore, il quale potrebbe non essere in grado di far fronte alle pretese creditizie, ritrovandosi, quindi, in una situazione del tutto poco piacevole.

La nuova disposizione vuole proprio evitare che possano accadere tali situazioni, nella situazione sopra esposta, infatti il prezzo della vendita in custodia dal notaio verrebbe utilizzato per liberare i beni oggetto di compravendita dall’ipoteca, senza arrecare danno al compratore.

Tale disposizione perché entri in vigore è in attesa di un regolamento attuativo che deve essere emanato entro 120 gg dal 1/01/2014. (art. 1, commi 63- 67)

Forlani Dott.ssa Marika

MINI IMU – CALCOLATORE

Il 24/01/2014 è in scadenza il versamento della mini – imu.

L’importo è dovuto se il Comune nel quale si possiede l’abitazione ha deliberato per l’anno d’imposta 2013 un’aliquota maggiore a quella base determinata dallo Stato pari allo 0.4%.

Per vedere, quindi, se si è interessati al pagamento della mini – imu occorre visionare le delibere comunali.

Per il conteggio e la predisposizione del modello F24 si può utilizzare il link seguente.

CALCOLATORE IMU

Buon lavoro.

Forlani Dott.ssa Marika

RECUPERO EDILIZIO – RISPARMIO ENERGETICO: LE MISURE PER IL 2014

recupero edilizioLa legge di stabilità ha prorogato di una anno (fino al 31/12/2014) le misure delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio e di risparmio energetico in essere al 31/12/2013.

RECUPERO EDILIZIO

  • Percentuale di detrazione: 50%.
  • Limite di spesa: € 96.000. Si ricorda che il limite di spesa deve essere riferito a singola unità immobiliare e non a proprietario; pertanto in caso di abitazione cointestata, se le spese sono state sostenute da tutti i cointestatari, il limite va suddiviso tra essi.
  • Periodo di ripartizione della spesa: 10 anni.
  • Pagamento degli interventi: mediante bonifico recante il riferimento normativo (es. “detrazione Irpef 50%, ai sensi dell’art. 16 DPR 917/1986), CF beneficiario della detrazione, PI o CF del soggetto destinatario del bonifico.
  • Chi può usufruire della detrazione: soggetti Irpef. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
  • Interventi interessati su immobili residenziali:
  1. manutenzione straordinaria (ordinaria vale solo per le parti comuni degli edifici), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (ART3 DPR 380-2001);
  2. interventi volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
  3. realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  4. eliminazione di barriere architettoniche;
  5. prevenzione di atti illeciti di terzi;
  6. cablatura degli  edifici;
  7. contenimento dell’inquinamento acustico;
  8. misure antisismiche (per i bonifici effettuati dal 4/08/2013 al 31/12/2014, la percentuale di detrazione di queste spese è pari al 65%, mantenendo inalterate le regole elencate per il 50%. Per questi interventi è possibile anche la detrazione dall’Ires)
  9. bonifica dell’amianto;
  10. conseguimento di risparmi energetici, come il fotovoltaico.

Dal 2015 la percentuale di detrazione passerà al 40%, rimanendo inalterato il limite di spesa a 96.000 €.

Dal 2016 la percentuale di detrazione tornerà al 36% e il limite di spesa tornerà a € 48.000.

BONUS MOBILI: E’ prevista una detrazione Irpef del 50%, con un limite di spesa di 10.000 € , solamente se spetta la detrazione del 50% (40% dal 2015) per una dei lavori previsti dall’art. 16-bis, comma 1 Tuir, pagati dal 26/06/2012 al 31/12/2015.

RISPARMIO ENERGETICO

  • Percentuale di detrazione: 65%.
  • Periodo di ripartizione della spesa: 10 anni.
  • Pagamento degli interventi: mediante bonifico recante il riferimento normativo (es. “detrazione 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, Legge 296/2006), CF beneficiario della detrazione, PI o CF del soggetto destinatario del bonifico.
  • Comunicazione Enea: invio della scheda informativa e dei dati dell’attestato di prestazione energetica entro 90 gg dalla fine dei lavori.
  • Chi può usufruire dell’agevolazione: Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti  anche se titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali, società, associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale) che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.  Attenzione, però, che i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
  • Interventi agevolabili:
  1. pannelli solari termici per la produzione di acqua calda;
  2. impianti di climatizzazione invernale (sostituzione dei vecchi impianti con nuovi dotati di caldaia a condensazione o con condizionatori d’aria con pompe di calore ad alta efficienza, scaldacqua verdi, impianti geotermici a bassa entalpia);
  3. pareti isolanti, coperture, pavimenti, finestre (comprensive di infissi);
  4.  riqualificazione energetica generale degli edifici.
  • Limiti di spesa: per il risparmio energetico la norma non prevede limiti massimi di spesa, ma limiti massimi di spesa detraibile a seconda delle categorie di intervento:
  1. pannelli solari termici: importo max detraibile € 60.000 (ossia € 92.307,69 di spesa sostenuta)
  2. impianti di climatizzazione invernale: importo max detraibile € 30.000 (ossia € 46.153,84 di spesa sostenuta)
  3. strutture opache orizzontali / verticali: importo max detraibile € 60.000 (ossia € 92.307,69 di spesa sostenuta)
  4. riqualificazione energetica generale: importo max detraibile € 100.000 (ossia € 153.846,15 di spesa sostenuta).

Per l’anno d’imposta 2015 la percentuale di detrazione passerà al 50% e dal 2016 in poi verrà inglobata negli interventi  di recupero edilizio, e quindi sarà pari al 36%.

Condomini: per le spese relative alle parti comuni degli edifici o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65%  è stata prorogata fino al 30 giugno 2015. Dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 la percentuale di detrazione sarà pari al 50%.

Buon lavoro

Forlani Dott.ssa Marika

 

LA IUC IN PILLOLE

iucUna delle principali novità della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 23/12/2013; GU n. 302 del 27/12/2013) in vigore dal 1° gennaio è la IUC.

La IUC è composta da una parte patrimoniale, la ormai nota IMU, e una parte dovuta per i servizi comunali, la TASI e la TARI. Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC.

IMU (dovuta dal possessore degli immobili)

  • a partire dal 2014 non si applica in via definitiva all’abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1 – A/8 – A/9. Per questi ultimi immobili è stata reintrodotta la detrazione di € 200 rapportata al periodo dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.  E’ stata poi concessa ai Comuni la possibilità di equiparare ad abitazione principale anche gli immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricoveri o sanitario posseduti da italiani all’estero. Tali immobili, però, non devono essere locati. Tale possibilità è stata estesa anche alle abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado(genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. L’equiparazione vale per un solo immobile e per la sola quota di rendita risultate in catasto non eccedente a € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 € annui.
  • l’Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali;
  • l’Imu pagata per gli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nella misura del % (30% nel 2013).

Va inoltre ricordato che :

  • slitta al 24/01/2014 il termine per il versamento della mini IMU dovuta ai Comuni che hanno deliberato per il 2013 aliquote per le abitazioni principali superiori a quelle standard;
  • in caso di insufficienti versamenti del saldo IMU 2013 c’è tempo fino al 16/06/2014 per la regolarizzazione del pagamento senza l’applicazione di sanzioni;
  • Dal 2013 va tassato nella misura del 50% ai fini Irpef e addizionali, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, anche se già assoggettati ad IMU.

TASI (dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore degli immobili)

La TASI è stata istituita al fine della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

La base imponibile è quella prevista ai fini IMU. L’aliquota base è l’ 1 per mille, ma si sta già parlando di un aumento all’ 8 per mille.

Il Comune può:

  • ridurre l’aliquota o azzerarla;
  • rideterminare l’aliquota, tenendo presente che la somma di TASI e IMU, per ciascuna categoria di immobili, non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31/12/2013.

Per gli immobili occupati da soggetti diversi dal titolare la ripartizione della spesa viene determinata con delibera Comunale, tendendo presente che:

  • l’occupante deve versare un importo compreso tra il 10 % e il 30% del dovuto complessivo;
  • il proprietario deve versare il residuo.

TARI (a carico dell’utilizzatore dell’immobile)

La TARI è istituita al fine della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. La superficie delle unità immobiliari da considerare al fine del conteggio è costituita dalla superficie calpestabile. Per la sua applicazione si considerano valide quelle già dichiarate per i precedenti prelievi sui rifiuti.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

Il versamento della TARI e della TASI è dovuto con F24 e le scadenze saranno previste con le delibere Comunali, ma devevo essere previste almeno due rate, a scadenza semestrale.

Buon Lavoro

Forlani Dott.ssa Marika