BONUS EDILIZI – LE NOVITA’ ATTESE PER IL 2025

Nel DDL di Bilancio 2025, approvato dal CdM il 23/10/2024 e attualmente in discussione in Parlamento è prevista di fatto la proroga della quasi totalità dei bonus edilizi in scadenza al 31/12/2024, tuttavia con una progressiva riduzione dell’aliquota di detrazione per la maggior parte di essi. Le uniche agevolazioni che non subiranno “tagli” e variazioni sono il c.d. “Bonus barriere 75%” ed il “Bonus mobili”. Nessuna proroga invece per il “Bonus verde”

Vediamo in sintesi le potenziali novità attese a decorrere dal 2025 per quanto riguarda le agevolazioni relative ad interventi effettuati sugli immobili.

I BONUS EDILIZI MODIFICATI

1. IL “BONUS CASA”
La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (ex art. 16-bis del TUIR), nella misura del 50% su limite massimo di spesa di € 96000 per unità immobiliare, secondo quanto previsto dal DDL bilancio 2025, sarà “rimodulata” come riportato nella tabella seguente:

La norma escluderebbe dalla detrazione del 50% (applicandosi l’aliquota del 36%) gli interventi effettuati su unità abitative concesse in locazione o comodato gratuito.

2. L’ECOBONUS E IL SISMABONUS
Le spese per interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”) e sismabonus (ex art. 14 e 16 DL 63/2013), effettuati sia sulle singole unità immobiliari sia su condomìni, scontano attualmente differenti percentuali di detrazione in funzione alla tipologia di intervento, all’immobile oggetto dello stesso, secondo determinati massimali di spesa.

Come illustrato nella tabella di seguito, il DDL bilancio 2025 prevede una sorta di “convergenza” delle detrazioni per tali interventi verso la detrazione “Bonus casa” di cui mutuano il medesimo trattamento.

3. IL SUPERBONUS
Per quanto riguarda gli interventi trainanti di “super ecobonus” e “super sismabonus” (ex art. 119 DL 34/2020), per i quali, sin dalla prima formulazione normativa, si sono rese necessarie specifiche in merito a tipologia ed immobili oggetto di intervento, il DDL bilancio 2025 prevede

  • la detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025
  • che tale detrazione spetta esclusivamente per gli interventi già avviati al 15/10/2024 (presentazione della CILA, con eventuale delibera assembleare in caso di condomìni; presentata richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici)

Il Decreto prevede inoltre la possibilità di optare per il superbonus in 10 quote annuali (in luogo delle ordinarie 4 quote) per le spese sostenute nel 2023, indicando la prima quota di detrazione nella Dichiarazione redditi 2025 per l’anno 2024, e non nella Dichiarazione redditi 2024 per l’anno 2023 (presentando eventualmente una dichiarazione integrativa per esercitare l’opzione).

I BONUS EDILIZI PROROGATI SENZA MODIFICHE

1. IL “BONUS BARRIERE 75%”
È confermata sino al 31/12/2025 la detrazione del 75% (ex art. 119-ter del DL 34/2020), ripartita in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute per gli interventi di superamento/eliminazione di barriere architettoniche, effettuati su edifici esistenti e su un massimale di spesa variabile da 30000 a 50000 euro a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

2. IL “BONUS MOBILI”
Il DDL bilancio 2025 proroga alle spese del 2025 la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (ex art. 16, co. 2, DL 63/2013), destinati ad immobili oggetto di ristrutturazione, mantenendo inalterato il limite di massimo di spesa di 5000 euro per unità immobiliare.
Per il Bonus mobili 2025 sarà necessario che i lavori di ristrutturazione siano iniziati non prima dell’1/1/2024. Non rileva se i lavori di ristrutturazione interessino l’abitazione principale o altra unità abitativa.

I BONUS EDILIZI NON PROROGATI

IL “BONUS VERDE”
Il testo attuale del DDL bilancio non prevede la proroga della detrazione del 36% (ripartita in 10 quota annuali e su un limite massimo di spesa di 5000 euro per unità immobiliare) per gli interventi di sistemazione a verde degli edifici.

Articolo a cura di Lorenzo Venturoli

Studio Dott.ssa Forlani Marika

IL BONUS NATALE 2024

Si avvicinano le festività e moltissimi lavoratori dipendenti, oltre a pensare agli addobbi, ad acquistare i regali per i propri figli, a prenotare il Cenone di fine anno sono assillati da un atroce dubbio: “avrò diritto al Bonus Natale?”

CHE COS’E’ IL BONUS NATALE?
Il Bonus Natale è una misura a sostegno dei lavoratori dipendenti pubblici e privati (ancorché assunti a tempo determinato), normata dal DL 133 del 9/8/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”), convertito dalla Legge 143 del 7/10/2024.
Consiste in un’indennità “una tantum” di 100 euro, non soggetti a tassazione, che viene riconosciuta direttamente in busta paga da parte del datore di lavoro (sostituto d’imposta) assieme alla 13ma mensilità. Il Bonus non è riconosciuto ai soggetti percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

I REQUISITI
Il Bonus è riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti economici e familiari (che devono sussistere congiuntamente):

  • avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28000 euro;
  • avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, co. 2, del TUIR (DPR 917/1986);
  • avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR (esclusi i redditi di pensione), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, co. 1, del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22/E del 19/11/2024 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle condizioni di spettanza del Bonus. In particolare, è precisato che il requisito del figlio fiscalmente a carico può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (fermo restando i criteri reddituali ex art. 12 del TUIR), sebbene per essi non siano più previste le detrazioni per figli a carico.
La circolare chiarisce inoltre che, ai fini del riconoscimento del Bonus non rileva che il lavoratore dipendente sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.
La medesima circolare tuttavia stabilisce che l’indennità non spetta qualora il lavoratore dipendente, in possesso dei requisiti avente i requisiti per accedere al Bonus, sia coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero convivente ai sensi della legge n. 76/2016, con altro soggetto lavoratore dipendente, ove quest’ultimo sia beneficiario del Bonus.

Il limite reddituale di 28000 euro
Il reddito di riferimento per l’accesso al Bonus include, tra gli altri, anche i redditi di fabbricati assoggettati a cedolare secca, e i redditi di impresa o di lavoro autonomo soggetti ad imposta sostitutiva (regime forfettario), nonché alcune agevolazioni come la quota ACE, i redditi derivanti da mance per i lavoratori del settore privato e altre fattispecie specificate dalla normativa.

COME RICHIEDERE IL BONUS
I lavoratori dipendenti che intendano ottenere il Bonus sono tenuti a comunicare al sostituto d’imposta la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità, tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000).
Alla luce di quanto chiarito dalla Circolare 22/E il lavoratore dipendente deve altresì dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del Bonus. Tale specifica, introdotta dalle modifiche normative stabilite dal DL 167 del 14/11/2024, non coinvolge i dipendenti che abbiano già fatto richiesta al sostituto del Bonus: questi non saranno infatti tenuti a presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario dell’indennità.

AMMONTARE DEL BONUS, TEMPI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il sostituto d’imposta, previa richiesta da parte del lavoratore dipendente, riconoscerà il Bonus insieme alla 13ma mensilità. Tale indennità non concorre alla formazione della base imponibile. L’importo del Bonus è rapportato alla durata del periodo di lavoro nell’anno di imposta: ne deriva pertanto che i lavoratori dipendenti assunti nel corso del 2024 saranno beneficiari dell’indennità in misura proporzionale.
Il datore di lavoro potrà recuperare le somme erogate sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, mediante i codici tributo 1703 (sostituti d’imposta privati) o 174E (enti pubblici).

Il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, o non abbia presentato al sostituto d’imposta l’apposita autocertificazione, potrà beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025.
Parimenti, qualora il dipendente abbia beneficiato del Bonus in misura superiore a quanto spettante, o in assenza dei requisiti, e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore stesso dovrà restituire l’indennità indebitamente ricevuta in sede di dichiarazione dei redditi.

Articolo a cura di Lorenzo Venturoli

Studio Dott.sa Forlani Marika

OMAGGI NATALIZI 2024 – TRATTAMENTO FISCALE

Che cosa sono:

Gli omaggi Natalizi sono una forma di apprezzamento che le aziende e in generale le attività possono esprimere verso i propri dipendenti oppure verso i propri clienti/fornitori.

Oltre ad avere un valore simbolico, gli omaggi offrono anche opportunità e vantaggi dal punto di vista prettamente fiscale. Scopriamoli insieme.

TRATTAMENTO FISCALE

Come già anticipato in precedenza, gli omaggi, specialmente nel periodo Natalizio, acquisiscono un valore strategico per rafforzare le relazioni con clienti, fornitori, dipendenti ed eventuali collaboratori.

Le 2 principali tipologie di omaggi sono:

  • OMAGGI AI DIPENDENTI: la spesa sostenuta in questo caso può essere interamente dedotta se si rispettano certe condizioni. Per godere della deducibilità completa, tali omaggi devono essere classificati come spese di prestazione da lavoro dipendente. Si precisa, che in questo caso l’iva non si detrae. Il limite per periodo d’imposta è di € 258,23, oltre tale cifra l’omaggio si “trasforma” in fringe benefit e deve essere tassato nella prima busta paga utile del dipendente in questione.

      Tali omaggi, generalmente, vengono classificati come spese per il personale.

  • OMAGGI AI CLIENTI/FORNITORI: sono deducibili al 100% solo se il costo unitario dell’omaggio è < o uguale ad € 50. Oltre al costo deducibile, sempre a patto che il costo dell’omaggio non superi i € 50 *(1), anche l’iva è detraibile.

Nel caso in cui si superi la soglia massima del costo unitario dell’omaggio, tali spese verranno trattate come mere spese di rappresentanza e la relativa deducibilità dipenderà dal fatturato aziendale (esempio eventi, ricevimenti, cene aziendali).

Un’ altra distinzione da tenere in considerazione in materia di omaggi Natalizi è relativa all’attività di impresa. Tradotto: se gli omaggi rientrano nell’attività dell’impresa hanno un trattamento fiscale, se non rientrano nell’attività dell’impresa valgono le regole generali citate in precedenza.

  • RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA: esempio azienda alimentare che omaggia cibo di propria produzione. Il valore dell’omaggio corrisponderà al prezzo di vendita oppure al costo di produzione del bene, perciò, l’omaggio verrà trattato come una normale spesa di produzione e vendita. Il trattamento fiscale, in questo caso, sarà più favorevole.
  • NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA: esempio azienda alimentare omaggia prodotti di cancelleria (calendari, penne ecc…). Valgono le regole generali per gli omaggi, perciò, sono interamente deducibili/detraibili fiscalmente solo se il costo unitario è < o uguale ad € 50

RIASSUMENDO

  1. QUANDO GLI OMAGGI NATALIZI SONO DETRAIBILI?

Gli omaggi natalizi sono detraibili quando il loro valore non supera i € 50 di costo unitario per clienti/fornitori, mentre per i dipendenti la cifra aumenta ad € 258,23 per periodo d’imposta.

  • COME SI REGISTRANO GLI OMAGGI NATALIZI?

Gli omaggi natalizi devono essere registrati contabilmente come spese di rappresentanza o spese per prestazioni da lavoro dipendente, a seconda del destinatario.

  • COME SCARICARE GLI OMAGGI NATALIZI?

Per poter scaricare nel modo corretto gli omaggi natalizi bisogna rispettare i limiti di spesa previsti dalla normativa. L’omaggio deve essere accompagnato dalla fattura che riporti:

  • Descrizione dettagliata del bene;
  • Il valore;
  • L’iva da eventualmente detrarre

*(1) nel caso in cui l’omaggio sia un cesto natalizio composto da più elementi (esempio panettone, bottiglia di vino e altro) il costo unitario di € 50 si riferisce all’insieme dei prodotti e non al singolo prodotto.

Articolo a cura di Del Bello Nicola

Studio Dott.sa Forlani Marika

IVA E TERZO SETTORE

Indicazioni e strumenti verso il 2025…

Dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati dovranno aprire la partita Iva: questo tipo di attività, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Perenti associativi si intendono: associazioni di promozione sociale ( Aps ), altri enti terzo settore ( Ets ), le associazioni sportive dilettantistiche ( Asd ) e le associazioni generiche ( Tuir – dpr 917 del 1986 ), etc. Le Onlus sono attualmente escluse da questa novità.

Novità normative sull’iva

decreto legge n. 146 del 2021, all’art. 5, comma 15-quater, ha modificato l’art. 4 del “Decreto Iva” (dpr n. 633 del 1972), prevedendo che le disposizioni contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva, alcune nel regime di esenzione (art.10 dello stesso decreto) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto significativo in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti. In pratica,  le attività di prestazione di servizi che caratterizzano molte tipologie di enti erano escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva, considerando l’ente un soggetto estraneo a una “filiera” di produzione e di conseguenza escluso completamente dall’ambito di applicazione dell’Iva.

Con la nuova normativa, invece, tali attività rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’Iva e possono classificarsi di volta in volta quali esenti ( in relazione alla natura dell’attività o dell’ente) o imponibili ( con l’aliquota applicata in relazione all’attività svolta).

Un esempio del cambiamento può essere evidenziato nel confronto tra il “prima” e il “dopo” relativo alla attività di somministrazione di bevande:

“Prima” della modifica dell’art. 4, l’attività era considerata esclusa (quindi non rilevante ai fini dell’Iva e delle sue applicazioni).

“Dopo” la modifica, l’attività è considerata rilevante ai fini Iva e soggetta ai relativi adempimenti: potrà essere classificata di volta in volta come imponibile (con applicazione dell’Iva al 10%) nella generalità dei casi o esente (senza applicazione dell’Iva sull’imponibile) solamente qualora sia svolta nei confronti di soggetti “indigenti” e senza che si creino “distorsioni del mercato”.

Volendo schematizzare la situazione che si avrà dal 1° gennaio 2025, una volta completamente abrogate le previsioni di esclusione, la stessa è così sintetizzabile:

ATTIVITÀ ESENTIATTIVITÀ IMPONIBILI
Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse NON strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a NON soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.  
Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività.Cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche in conformità alle finalità istituzionali.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasioni di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate al loro esclusivo profitto.Cessione di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, effettuate prevalentemente ai propri associati.
La somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli indigenti da parte di associazioni di promozione sociale di cui all’art. 3, c. 6, lett. e) della legge 287/1991.La somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci e non soci da parte degli enti associativi (comprese le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 3, c. 6, lett. e) della legge 287/1991).

Possibilità di proroga?

In questi giorni si discute per una possibile proroga del passaggio da fuori campo Iva ad esente iva, che dovrebbe concretizzarsi il primo gennaio 2025. Il viceministro dell’economia Maurizio Leo dialogherà con l’ Ue per ottenere la proroga, con l’obiettivo d’iniziare a fissare dei paletti nei quali si potrà rimanere nell’ambito dell’esclusione anche per il futuro.

Aggiornamento al 11/12/2024

 Il Consiglio dei Ministri in data 9.12.2024 ha approvato lo schema di decreto Milleproroghe 2025, che proroga al 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’art. 5, c. 15 -quater del D.L. 146/2021.

Si attendono nuove direttive per il futuro, lavorando sempre nella logica di mantenere l’ambito dell’esclusione Iva una priorità.

A cura di: Bassi Mattia.

BANDO SELFIEMPLOYEMENT 2024

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Il bando SELFIEmployment 2024 offre incentivi per giovani NEET, donne senza lavoro e disoccupati di lunga durata che desiderano diventare lavoratori autonomi o avviare un’attività in proprio. Le imprese idonee includono ditta individuale, società di persone, cooperative e associazioni professionali inattive da non più di 12 mesi. Le attività supportate spaziano in vari settori tra cui turismo, servizi alla persona, ambientali, ICT, manifatturieri, agricoli e commerciali. Gli incentivi consistono in prestiti a tasso zero senza garanzie reali o personali, con importi variabili a seconda delle spese programmate. Le spese ammissibili includono investimenti materiali e immateriali, capitale circolante e sono soggette alla presentazione di un business plan dettagliato. La richiesta di finanziamento avviene online tramite Invitalia e la valutazione avviene in base all’ordine cronologico di presentazione senza una scadenza prestabilita. L’esito della domanda viene comunicato entro 60 giorni dopo la verifica dei requisiti e la valutazione di merito, basata sulle competenze tecniche e gestionali dei richiedenti e sulla sostenibilità economica del progetto. Con SELFIEmployment 2024, le grandi idee possono trasformarsi in business di successo attraverso un’attivazione efficace e un’adeguata pianificazione imprenditoriale.

Il bando Nuove Imprese a Tasso Zero è un’opportunità di ottenere finanziamenti a tasso zero per superare gli ostacoli iniziali e realizzare i propri progetti imprenditoriali. La misura si rivolge alle micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, anche le persone fisiche possono presentare la domanda con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. Per ottenere il finanziamento, è necessario presentare una domanda online con una descrizione dettagliata del progetto, della tua azienda, del mercato e un piano finanziario. Se accettata, potrai utilizzare i fondi per sostenere le attività imprenditoriali. Il finanziamento offre numerosi vantaggi come tempi brevi per la valutazione della domanda e la possibilità di concentrarti sul tuo progetto senza preoccuparti di dover restituire un debito con gli interessi. Per presentare la domanda, è importante avere un progetto ben definito e ben strutturato.

CREDITO D’IMPOSTA PER MEDIAZIONE

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Il legislatore ha potenziato gli incentivi fiscali per la mediazione e la negoziazione assistita tramite crediti d’imposta.
Il CNDCEC ha creato un’infografica per chiarire la richiesta di questi crediti. Il D.Lgs. n. 149/2022 ha riformato la mediazione civile.
I crediti d’imposta variano in base a diversi criteri, come l’indennità di mediazione e il compenso dell’avvocato.
La domanda per ottenere i crediti deve essere presentata tramite una piattaforma web specifica del Ministero della Giustizia.

I crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione o in detrazione delle imposte sul reddito per le persone fisiche.
Per utilizzarli in compensazione, è necessario presentare il modello F24 tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e l’importo utilizzato non può superare quello comunicato dal Ministero.
Le persone fisiche possono utilizzare il credito anche per ridurre le imposte dovute nella dichiarazione dei redditi.
I crediti di imposta non danno diritto a rimborsi, non concorrono alla formazione del reddito e dell’IRAP e, in caso di indebita fruizione, il Ministero della Giustizia o l’Agenzia delle Entrate provvedono al recupero dell’importo con interessi e sanzioni.
Il Ministero della Giustizia trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari del credito prima di comunicare l’accoglimento della domanda e l’Agenzia a sua volta invia al Ministero l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito.
Le cause di revoca del credito di imposta includono l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi, dati non veritieri nella domanda e comportano il recupero del beneficio indebitamente fruito.

RITENUTE SU BONIFICI PER AGEVOLAZIONE EDILIZIA: MODIFICA DAL 01/04/2024

Dal 01/03/2024, l’Art.1, c. 88, L. 213/2023 (Legge di Bilancio), ha previsto l’aumento dell’aliquota sui bonifici parlanti, dall’8% all’11%. Per convenzione la banca andrà a calcolare la percentuale della ritenuta sul totale della fattura al netto del 22% (aliquota iva massima prevista), indipendentemente dall’effettiva aliquota iva applicata in fattura o dal regime contabile applicato (es. forfettario).

La ritenuta d’acconto oggetto del presente intervento normativo riguarda i bonifici per superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa 50%, bonus barriere 75%.

Si ricorda che per i condomini, la CM 40/2010, ha previsto che nei casi in cui sussiste l’obbligo di operare la ritenuta per agevolazioni edilizie, non si dovranno effettuare le usuali ritenute d’acconto (20% per i professionisti o 4% per le imprese).

PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO

Si ricorda che è obbligatoria la pubblicazione sul proprio sito aziendale/professionale, entro il 30/06/2022, dell’ elenco degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’ esercizio dell’ attività di impresa o professionale durante l’ anno precedente, se di importo superiore ad euro 10000 (legge 124/2017). Nel caso in cui l’ ente non disponga di un portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire sul sito internet della rete associativa o associazione di categoria al quale il soggetto aderisce.

COSA VA INDICATO?

Vanno indicati solo i contributi ricevuti nell’ anno precedente e per ogni aiuto ricevuto va fornito:

– Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente.

– Denominazione e cod. fiscale del soggetto erogante.

– Somma incassata o valore del vantaggio ottenuto.

– data di incasso.

– breve descrizione del vantaggio ottenuto.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di stato soggetti all’obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale aiuti di stato possono adempiere a tale obbligo semplicemente indicando sul proprio sito internet l’ esistenza di questi aiuti, senza l’obbligo di fornire dati sull’ importo spettante ecc.. In tal caso è possibile inserire una dicitura simile alla seguente:

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”

SANZIONI

La norma prevede sanzioni per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2000

sanzione accessoria 

In caso di mancato pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione, scatta l’ulteriore sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e aiuti ricevuti.

PROROGHE

L’entrata in vigore del regime sanzionatorio è stata prorogata al 01/07/2022 in caso di omessa pubblicazione per le somme del 2020 e al 01/01/2023 per le somme del 2021.

Novità in materia di detrazione IVA – Chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1

NUOVI TERMINI DI ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA

Ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile.

Momento di esigibilità

Nella generalità dei casi, ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72, l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, ossia:

  • alla stipula dell’atto che comporta il trasferimento della proprietà, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sul bene, qualora si tratti di beni immobili;
  • all’atto della consegna o spedizione, qualora si tratti di beni mobili;
  • al momento del pagamento del corrispettivo, qualora si tratti di prestazioni di servizi.

Tuttavia, se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata (art. 6 co. 4 del DPR 633/72):

  • alla data di emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato;
  • alla data di pagamento del corrispettivo, limitatamente all’importo versato.

Termine ultimo di esercizio della detrazione

Fermo restando che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al realizzarsi dell’esigibilità dell’imposta, l’art. 2 del DL 50/2017 ha ridotto il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato da parte dei soggetti passivi IVA.

In ogni caso, il diritto alla detrazione è esercitato in base alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

Nuova disciplina

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nella formulazione vigente, invece, il termine ultimo per l’eser­cizio della detrazione coincide con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Esempio

Se una cessione di beni è stata effettuata in data 20.3.2017, l’IVA può essere detratta, al più tardi, nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2017, da presentare entro il 30.4.2018.

NUOVI TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

In base al riformulato art. 25 co. 1 del DPR 633/72, le fatture d’acquisto e le bollette doganali devono essere annotate sul registro IVA degli acquisti:

  • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione;
  • al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Doppia condizione per l’esercizio della detrazione IVA

Stanti le difficoltà interpretative, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 17.1.2018 n. 1, ha chiarito che il coordinamento fra le due norme deve ispirarsi ai principi emersi nella giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE 29.4.2004 causa C-152/02), secondo cui, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, occorre che siano verificati due presupposti:

  • uno di natura sostanziale, ossia la circostanza che l’imposta sia divenuta esigibile;
  • uno di natura formale, consistente nel possesso della fattura da parte del cessionario o com­mittente.

Pertanto, nel caso di una fattura con IVA divenuta esigibile nel mese di dicembre 2017, ricevuta dal cessionario o committente nel 2018, la detrazione può essere esercitata, previa registrazione della fattura:

  • nell’ambito delle liquidazioni IVA periodiche del 2018;
  • al più tardi, nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30.4.2019.

La detrazione non può essere esercitata, invece, nell’ambito della liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 (poiché in tale periodo non si era ancora verificato uno dei due presupposti per l’esercizio della detrazione IVA).

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Con la circ. 17.1.2018 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche chiarimenti di natura operativa circa le regole di registrazione delle fatture d’acquisto, in applicazione dei nuovi termini per l’eser­cizio della detrazione IVA.

In particolare, è stato chiarito che, con riferimento a un acquisto effettuato nel 2017 con fattura ricevuta entro il 31.12.2017, la registrazione può avvenire, al più tardi, entro il 30.4.2018.

Sotto il profilo operativo:

  • se la registrazione viene effettuata nel 2017 si applicano le regole ordinarie di annotazione sul registro degli acquisti;
  • se la registrazione viene effettuata nei primi 4 mesi del 2018 (tra l’1.1.2018 e il 30.4.2018) occorre istituire un’apposita sezione nel registro IVA degli acquisti, relativa alle fatture ricevute nel 2017, per le quali l’IVA non può essere detratta nell’ambito delle liquidazioni periodiche, ma concorre alla determinazione del saldo IVA 2017.

Nell’ipotesi di un acquisto effettuato nel mese di dicembre 2017, per il quale la fattura viene ricevuta nel 2018, la registrazione può invece avvenire, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura).

Coerentemente con quanto chiarito per le fatture ricevute nel 2017, la registrazione del documento ricevuto nel 2018 dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro degli acquisti soltanto se l’annotazione avviene nei primi 4 mesi del 2019.

Viene riconosciuta la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse da quella consistente nell’istituzione del registro IVA sezionale, a condizione che tali soluzioni garantiscano in ogni caso i requisiti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Momento di ricezione della fattura

La ricezione della fattura d’acquisto da parte del cessionario o committente, ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento, deve emer­gere dalla corretta tenuta della contabilità (es. numerazione progressiva dei documenti ricevuti).

 

Forlani Dott.sa Marika