Il decreto legge n. 133 del 30 novembre ha sancito l’abolizione della seconda rata dell’Imu 2013 per alcune categorie di immobili. Ma quali?
- abitazioni principali e relative pertinenze non di pregio. Rimangono esclusi dal beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica;
- la casa coniugale assegnata a seguito di sentenza di separazione o di divorzio;
- l’unico immobile posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla carriera prefettizia;
- gli immobili che i Comuni hanno equiparato all’abitazione principale (es. abitazioni principali date in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado);
- fabbricati rurali a uso strumentale;
- terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Attenzione però, che la rata è abolita nel limite dell’aliquota standard fissata dalle norme statali, ma se il Comune aveva previsto, mediante delibera, un aumento di tale aliquota, a carico del contribuente rimane il 40% di tale aumento da versare entro il 16/01/2014.
ALIQUOTA COMUNE – ALIQUOTA STATALE = MAGGIOR TRIBUTO DOVUTO
MAGGIOR TRIBUTO DOVUTO * 40% = TRIBUTO A CARICO DEL CONTRIBUENTE DA VERSARE IL 16/01/2014
Buon lavoro.
Forlani Marika