CHI PUO’ “NON PAGARE” L’IMU?

Il decreto legge n. 133 del 30 novembre ha sancito l’abolizione della seconda rata dell’Imu 2013 per alcune categorie di immobili. Ma quali?

  • abitazioni principali e relative pertinenze non di pregio. Rimangono esclusi dal beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica;
  • la casa coniugale assegnata a seguito di sentenza di separazione o di divorzio;
  • l’unico immobile posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla carriera prefettizia;
  • gli immobili che i Comuni hanno equiparato all’abitazione principale (es. abitazioni principali date in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado);
  • fabbricati rurali a uso strumentale;
  • terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Attenzione però, che la rata è abolita nel limite dell’aliquota standard fissata dalle norme statali, ma se il Comune aveva previsto, mediante delibera, un aumento di tale aliquota, a carico del contribuente rimane il 40% di tale aumento da versare entro il 16/01/2014. 

ALIQUOTA COMUNE – ALIQUOTA STATALE = MAGGIOR TRIBUTO DOVUTO

MAGGIOR TRIBUTO DOVUTO * 40% = TRIBUTO A CARICO DEL                                                                                                     CONTRIBUENTE DA VERSARE                                                                                           IL 16/01/2014

Buon lavoro.

Forlani Marika

Pubblicità

OGGI LA CHIAMANO “IUC”

Questa mattina ci siamo svegliati e leggiamo che con un emendamento della legge di stabilità è stata cancellata la “vecchia Trise” ed è stata introdotta la “IUC” – IMPOSTA UNICA COMUNALE -.

   IUC suddivisa in:

IMU                                                TASI                                     TARI

Componente patrimoniale           Servizi indivisibili                          Rifiuti

L’Imu non sarà dovuta sull’abitazione principale non di lusso.

Per quanto riguarda la Tasi, invece, sembrerebbe che sia prevista la fissazione di un tetto di prelievo pari al massimo a quello dell’Imu e la possibilità del ritorno delle detrazioni per le famiglie.

Per quanto riguarda le scadenze sembrerebbe che l’imposta dovrà essere versata con un bollettino predisposto dal Comune in quattro rate: 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre; oppure in unica rata a giugno.

E dalla nuova imposta sono già previsti nuovi oneri sulle abitazioni, si legga a titolo esemplificativo l’articolo del Sole 24 Ore di oggi “Dal nuovo tributo possibili maggiori oneri sulle abitazioni“, dove il giornalista Gianni Trovati fa un’attenta analisi delle ripercussioni economiche del nuovo tributo secondo le nuove previste dall’emendamento di ieri.

Buona lettura.

Forlani Dott.ssa Marika