Una delle principali novità della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 23/12/2013; GU n. 302 del 27/12/2013) in vigore dal 1° gennaio è la IUC.
La IUC è composta da una parte patrimoniale, la ormai nota IMU, e una parte dovuta per i servizi comunali, la TASI e la TARI. Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC.
IMU (dovuta dal possessore degli immobili)
- a partire dal 2014 non si applica in via definitiva all’abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1 – A/8 – A/9. Per questi ultimi immobili è stata reintrodotta la detrazione di € 200 rapportata al periodo dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale. E’ stata poi concessa ai Comuni la possibilità di equiparare ad abitazione principale anche gli immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricoveri o sanitario posseduti da italiani all’estero. Tali immobili, però, non devono essere locati. Tale possibilità è stata estesa anche alle abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado(genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. L’equiparazione vale per un solo immobile e per la sola quota di rendita risultate in catasto non eccedente a € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 € annui.
- l’Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali;
- l’Imu pagata per gli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nella misura del % (30% nel 2013).
Va inoltre ricordato che :
- slitta al 24/01/2014 il termine per il versamento della mini IMU dovuta ai Comuni che hanno deliberato per il 2013 aliquote per le abitazioni principali superiori a quelle standard;
- in caso di insufficienti versamenti del saldo IMU 2013 c’è tempo fino al 16/06/2014 per la regolarizzazione del pagamento senza l’applicazione di sanzioni;
- Dal 2013 va tassato nella misura del 50% ai fini Irpef e addizionali, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, anche se già assoggettati ad IMU.
TASI (dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore degli immobili)
La TASI è stata istituita al fine della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
La base imponibile è quella prevista ai fini IMU. L’aliquota base è l’ 1 per mille, ma si sta già parlando di un aumento all’ 8 per mille.
Il Comune può:
- ridurre l’aliquota o azzerarla;
- rideterminare l’aliquota, tenendo presente che la somma di TASI e IMU, per ciascuna categoria di immobili, non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31/12/2013.
Per gli immobili occupati da soggetti diversi dal titolare la ripartizione della spesa viene determinata con delibera Comunale, tendendo presente che:
- l’occupante deve versare un importo compreso tra il 10 % e il 30% del dovuto complessivo;
- il proprietario deve versare il residuo.
TARI (a carico dell’utilizzatore dell’immobile)
La TARI è istituita al fine della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. La superficie delle unità immobiliari da considerare al fine del conteggio è costituita dalla superficie calpestabile. Per la sua applicazione si considerano valide quelle già dichiarate per i precedenti prelievi sui rifiuti.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
Il versamento della TARI e della TASI è dovuto con F24 e le scadenze saranno previste con le delibere Comunali, ma devevo essere previste almeno due rate, a scadenza semestrale.
Buon Lavoro
Forlani Dott.ssa Marika