SALDO IMU 2024 – CALCOLO E NOVITA’

Come di consuetudine è fissata al 16 dicembre la scadenza per il pagamento della seconda rata (saldo) dell’Imposta Municipale Unica (IMU). Con il versamento del saldo i contribuenti dovranno verificare eventuali variazioni delle aliquote precedentemente deliberate dai Comuni per i quali è dovuta l’imposta, in modo da procedere correttamente con il calcolo dell’IMU dovuta.
Si ricorda che per essere valide le nuove aliquote devono essere pubblicate nel Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre 2024.

CHI DEVE VERSARE L’IMU?
Soggetti passivi del tributo sono i contribuenti titolari di

  • diritti di proprietà
  • o altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)

su fabbricati (abitazioni, comprese quelle di lusso, seconde case, immobili commerciali) e terreni (aree edificabili, terreni agricoli non montani ai sensi della Circolare 9 MEF del 14/6/1993) ubicati nel territorio italiano. L’imposta è dovuta inoltre dai concessionari di aree demaniali e dai locatari di immobili in leasing.

COME SI CALCOLA IL SALDO IMU 2024?
Per gli immobili iscritti in catasto la base imponibile è costituita dal valore che si ottiene:

  • attraverso la rivalutazione del 5% della rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione (per i fabbricati) ovvero
  • attraverso la rivalutazione del 25% del reddito dominicale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione (per i terreni)
  • applicando i moltiplicatori previsti dal comma 745 della Legge di Bilancio 2020.

A tale valore, rapportato alla quota effettiva di proprietà o altro diritto reale in capo al contribuente, si applica la corrispondente aliquota deliberata dal Comune in ragione dell’effettivo utilizzo dell’immobile.

COME VERSARE L’IMPOSTA
Il pagamento dell’IMU può avvenire tramite

  • Modello F24 (ordinario o semplificato), indicando i codici tributo specifici

3912: abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8, A/9)
3913: fabbricati rurali strumentali
3914: terreni agricoli
3916: aree edificabili
3918: altri fabbricati
3925/3930: immobili categoria D (quota Stato/Comune).

  • Bollettino postale;
  • PagoPA.

Ogni comproprietario deve versare autonomamente la quota di propria competenza.
Ogni Comune ha facoltà di stabilire l’importo minimo al di sotto del quale il tributo non è dovuto. In mancanza di delibera, l’importo minimo è fissato ad euro 12,00.

LE ALIQUOTE IMU 2024
In sintesi, le aliquote da applicarsi al saldo IMU 2024 sono le seguenti:

  • ordinaria (immobili diversi dall’abitazione principale e altri immobili): 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06% o ridurla fino all’azzeramento.
  • ridotta: 0,5% per abitazioni principali di lusso e pertinenze (i Comuni in questo caso possono aumentarla fino allo 0,6% o eventualmente azzerarla).

Dal 2025 è prevista una riforma delle aliquote IMU, che prevede l’introduzione di un sistema semplificato per la gestione delle stesse.

ESENZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE
L’IMU non è dovuta:

  • per l’abitazione principale, salvo che per i fabbricati rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette “abitazioni di lusso”);
  • per le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo

Per abitazione principale si intende l’immobile “iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” (art. 1 comma 741, lett. B, L. 160/2019).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 13/10/2022 ha di fatto reso necessaria la ri-definizione del concetto di abitazione principale da cui dipende l’esenzione IMU: stando alla menzionata sentenza da un punto di vista pratico dimora abituale e residenza anagrafica consentono l’esenzione IMU per l’abitazione principale a prescindere dalla dimora e residenza dell’altro coniuge.
Si intuisce come, a differenza del requisito della residenza, riscontrabile in anagrafe comunale, sia più “sfuggente” verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale…Quanti contribuenti, ad esempio, hanno stabilito la mera residenza, e non la dimora effettiva, in una “seconda casa” per non dover pagare l’IMU? In tal senso, come precisa la stessa Corte, i Comuni hanno la facoltà di fare le opportune verifiche incrociando i consumi di energia elettrica, servizi idrici e gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio.
Il mutato orientamento giurisprudenziale comporta, in termini pratici, che due coniugi, entrambi proprietari ciascuno di un’abitazione non di lusso e relative pertinenze in due diversi Comuni (oppure nello stesso Comune) che, per ragioni diverse, hanno stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile di loro proprietà, possono godere, con riferimento al proprio immobile, dell’esenzione IMU per abitazione principale. In caso di comproprietà, l’esenzione vale limitatamente alla quota dell’immobile in capo al coniuge che ha stabilito la propria residenza/dimora abituale.

“Assimilazioni” all’abitazione principale (art. 1, comma 741 lett. C da n. 1 a n. 5, L. 160/2019)

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari (anche se non residenti nelle medesime unità);
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (ex DM 22/4/2008);
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli con provvedimento del giudice (diritto di abitazione ai soli fini dell’applicazione dell’imposta);
  • un’unica immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ciascun Comune può stabilire di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da soggetti anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CASISTICHE DI RIDUZIONE DELL’IMPOSTA
L’art. 1, comma 747 della L. 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% nei seguenti casi:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 del codice di cui al D.lgs. 42/2004);
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili(certificati dal competente Ufficio Tecnico Comunale o autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva)e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  • per le abitazioni non di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione
  • che il contratto sia registrato e
  • che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile, non di lusso, adibito a propria abitazione principale. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
In tema di riduzioni, occorre inoltre citare quanto stabilito dall’art. 1 , comma 48, L. 178/2020, secondo il quale a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà. Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’IMU è ridotta al 37,5 per cento.
L’art. 1, comma 760 della L. 160/2019 stabilisce infine che per le abitazioni locate a canone concordato ai sensi della L. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%.

Articolo a cura di Lorenzo Venturoli

Studio Dott.ssa Forlani Marika

NO DELIBERA – TASI A SETTEMBRE

TASICon il Comunicato stampa n. 128 del 19 maggio 2014 il Governo ha deciso di posticipare a settembre il pagamento della Tasi solamente per quei Comuni che entro il 23 maggio 2014 non avranno deliberato le aliquote. Per tutti i gli altri Comuni, invece, la scadenza rimane quella del 16 giugno prossimo.

 

Forlani Marika

TASI: AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO PER L’ANNO 2014

TASICome temuto, è stato previsto con il DL del 6 marzo 2014, pubblicato in pari data sulla G.U. l’incremento del limite massimo di prelievo per la TASI. Tale incremento è pari allo 0,8 per mille e porta l’aliquota massima dal precedente 2,5 per mille all’aliquota massima del 3,3 per mille.

Il nuovo limite massimo della somma IMU + TASI previsto dalla legge di stabilità 2014 passa, quindi, dal 10,6 per mille al nuovo 11,4 per mille.

Ovviamente spetterà poi ai Comuni decidere la misura delle aliquote da adottare, pertanto occorrerà visionare le diverse delibere per decidere la portata di tale aumento per ciascuno di noi.

Tale intervento è stato introdotto con lo scopo di favorire le abitazioni principali, affinché vengano introdotte … ” detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,…”.

Nel tentativo di favorire l’abitazione principale si va, quindi, verso un probabile, se non certo, appesantimento della situazione degli altri immobili.

Forlani Marika

MINI IMU – CALCOLATORE

Il 24/01/2014 è in scadenza il versamento della mini – imu.

L’importo è dovuto se il Comune nel quale si possiede l’abitazione ha deliberato per l’anno d’imposta 2013 un’aliquota maggiore a quella base determinata dallo Stato pari allo 0.4%.

Per vedere, quindi, se si è interessati al pagamento della mini – imu occorre visionare le delibere comunali.

Per il conteggio e la predisposizione del modello F24 si può utilizzare il link seguente.

CALCOLATORE IMU

Buon lavoro.

Forlani Dott.ssa Marika

LA IUC IN PILLOLE

iucUna delle principali novità della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 23/12/2013; GU n. 302 del 27/12/2013) in vigore dal 1° gennaio è la IUC.

La IUC è composta da una parte patrimoniale, la ormai nota IMU, e una parte dovuta per i servizi comunali, la TASI e la TARI. Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC.

IMU (dovuta dal possessore degli immobili)

  • a partire dal 2014 non si applica in via definitiva all’abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1 – A/8 – A/9. Per questi ultimi immobili è stata reintrodotta la detrazione di € 200 rapportata al periodo dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.  E’ stata poi concessa ai Comuni la possibilità di equiparare ad abitazione principale anche gli immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricoveri o sanitario posseduti da italiani all’estero. Tali immobili, però, non devono essere locati. Tale possibilità è stata estesa anche alle abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado(genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale. L’equiparazione vale per un solo immobile e per la sola quota di rendita risultate in catasto non eccedente a € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 € annui.
  • l’Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali;
  • l’Imu pagata per gli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nella misura del % (30% nel 2013).

Va inoltre ricordato che :

  • slitta al 24/01/2014 il termine per il versamento della mini IMU dovuta ai Comuni che hanno deliberato per il 2013 aliquote per le abitazioni principali superiori a quelle standard;
  • in caso di insufficienti versamenti del saldo IMU 2013 c’è tempo fino al 16/06/2014 per la regolarizzazione del pagamento senza l’applicazione di sanzioni;
  • Dal 2013 va tassato nella misura del 50% ai fini Irpef e addizionali, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, anche se già assoggettati ad IMU.

TASI (dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore degli immobili)

La TASI è stata istituita al fine della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

La base imponibile è quella prevista ai fini IMU. L’aliquota base è l’ 1 per mille, ma si sta già parlando di un aumento all’ 8 per mille.

Il Comune può:

  • ridurre l’aliquota o azzerarla;
  • rideterminare l’aliquota, tenendo presente che la somma di TASI e IMU, per ciascuna categoria di immobili, non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31/12/2013.

Per gli immobili occupati da soggetti diversi dal titolare la ripartizione della spesa viene determinata con delibera Comunale, tendendo presente che:

  • l’occupante deve versare un importo compreso tra il 10 % e il 30% del dovuto complessivo;
  • il proprietario deve versare il residuo.

TARI (a carico dell’utilizzatore dell’immobile)

La TARI è istituita al fine della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. La superficie delle unità immobiliari da considerare al fine del conteggio è costituita dalla superficie calpestabile. Per la sua applicazione si considerano valide quelle già dichiarate per i precedenti prelievi sui rifiuti.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

Il versamento della TARI e della TASI è dovuto con F24 e le scadenze saranno previste con le delibere Comunali, ma devevo essere previste almeno due rate, a scadenza semestrale.

Buon Lavoro

Forlani Dott.ssa Marika

IMU DA DOMANI ALIQUOTE UFFICIALI

imuOggi è l’ultimo giorno che i Comuni hanno a disposizione per pubblicare sui loro siti le nuove aliquote da adottare per i conteggi del saldo IMU anno 2013. Da domani scatta la corsa al controllo delle aliquote adottate nei conteggi già effettuati. Ricordo che la scadenza è lunedì prossimo, il 16/12/2013.

Attenzione, però, che quest’anno, per facilitarci il lavoro, hanno valore di legge solo i valori pubblicati direttamente sul sito internet di ogni singolo Comune e non basta, quindi, consultare il sito internet del Ministero delle Finanze.

Buona ricerca e speriamo che la connessione internet non ci sia ostile!!!!

Forlani Dott.ssa Marika

 

CHI PUO’ “NON PAGARE” L’IMU?

Il decreto legge n. 133 del 30 novembre ha sancito l’abolizione della seconda rata dell’Imu 2013 per alcune categorie di immobili. Ma quali?

  • abitazioni principali e relative pertinenze non di pregio. Rimangono esclusi dal beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica;
  • la casa coniugale assegnata a seguito di sentenza di separazione o di divorzio;
  • l’unico immobile posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla carriera prefettizia;
  • gli immobili che i Comuni hanno equiparato all’abitazione principale (es. abitazioni principali date in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado);
  • fabbricati rurali a uso strumentale;
  • terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Attenzione però, che la rata è abolita nel limite dell’aliquota standard fissata dalle norme statali, ma se il Comune aveva previsto, mediante delibera, un aumento di tale aliquota, a carico del contribuente rimane il 40% di tale aumento da versare entro il 16/01/2014. 

ALIQUOTA COMUNE – ALIQUOTA STATALE = MAGGIOR TRIBUTO DOVUTO

MAGGIOR TRIBUTO DOVUTO * 40% = TRIBUTO A CARICO DEL                                                                                                     CONTRIBUENTE DA VERSARE                                                                                           IL 16/01/2014

Buon lavoro.

Forlani Marika