INVARIATO IL DIRITTO CCIAA 2014

IMMAGINELa circolare n.0201237 del ministero dello Sviluppo economico dello scorso 5 dicembre ha confermato per il 2014 gli importi del Diritto annuale alla Camera di Commercio già previsti per il 2013. Tali importi saranno in scadenza il prossimo 16 giugno 2014.

Asolo titolo esemplificativo si riportano alcuni importi:

  • Euro 88 per l’impresa individuale iscritta nella sezione speciale piccoli imprenditori (se invece l’impresa individuale è iscritta nella sezione ordinari grandi imprenditori, l’importo dovuto è pari a 200 €);
  • Per le società l’importo dovuto deve essere calcolato sulla base del fatturato 2013, con un importo minimo di € 200 per fatturati fino a 100.000 €;
  • Euro 30 per i soggetti iscritti solamente al REA.

Forlani Dott.ssa Marika

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ABOLIZIONE COMUNICAZIONE MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE DI CASSA

REGISTRATORE DI CASSACon il provvedimento direttoriale del 17 dicembre 2013 è stato eliminato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata A/R, l’attivazione, la variazione e la disinstallazione dei misuratori fiscali.

Tale semplificazione è stata apportata in quanto le informazioni che venivano fornite con la raccomandata (ragione sociale, sede, PI, estremi identificativi registratore di cassa, dati del centro assistenza/tecnico atto alla verifica periodica) sono presenti nel libretto fiscale in dotazione con il misuratore fiscale e vengono fornite telematicamente da coloro che procedono alla verifica periodica al momento dell’installazione o disinstallazione della macchina.

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NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 01/01/2014

1%In seguito alla pubblicazione in G.U. n.  292 del 13/12/2013  del Decreto del 12 dicembre 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il tasso di interesse legale è passato dal 2,5% al 1%. Il nuovo tasso entrerà in vigore dal 1/1/2014.

Una delle applicazioni del nuovo tasso è in materia di ravvedimento operoso per omessi o tardivi versamenti di imposte. Colui che nel 2014 vorrà sanare un tardivo versamento del 2013 dovrà calcolare gli interessi al 2,5% fino al 31/12/2013 e al 1% dal 01/01/2014.

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COMUNICAZIONE BENI SOCI / FINANZIAMENTI: NUOVA FINESTRA TEMPORALE

auto di lussoCome è successo per lo spesometro, anche per la Comunicazione beni ai soci / finanziamenti, l’Agenzia delle Entrate ha concesso più tempo agli operatori per inviare i file contenenti le Comunicazioni o per inviare loro annullamenti / rettifiche.

Infatti con il comunicato del 06/12/2013 la nuova scadenza per l’invio è fissata al 31/01/2014.

Buon lavoro.

Forlani Dott.ssa Marika

II° ACCONTO TASSE: SCADENZE SEPARATE

Dalle indicazioni contenute nel comunicato stampa del CdM sul DL Imu e dalle indiscrezione sul DM che dovrebbe integrare il provvedimento si evince che il II° acconto delle tasse in scadenza lunedì 2 dicembre slitta al 10 dicembre, ma solamente per le società di capitali e i soggetti Ires.

Per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti assimilati la scadenza rimane quella originaria del 2 dicembre (perché il 30 novembre cade di sabato).

Lo slittamento sembra essere dovuto ad un incremento della percentuale dell’acconto che passerebbe così dall’attuale 101% al 102,50% per tutti i soggetti Ires, ad eccezione delle banche e delle assicurazioni per le quali l’acconto salirebbe al 130%.

Rimaniamo, quindi, in attesa del DM integrativo.

Forlani Marika

MODELLO COMUNICAZIONE BENI SOCI / FINANZIAMENTI

E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello e le relative istruzioni, per la Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti / capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.

Beni concessi in uso ai soci / familiari 

La comunicazione deve essere presentata per ogni bene concesso in godimento (o per il quale il godimento prosegue da periodi precedenti) nel periodo d’imposta 2012 e successivi, solamente qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Al fine dell’obbligo della comunicazione basta che il bene sia concesso o che il suo godimento prosegua nell’anno 2012 anche solo per un giorno.

Esclusioni oggettive per i beni concessi in uso a:

  • amministratori (tale utilizzo si considera escluso solamente dalla comunicazione e non dalla norma anti-elusiva, pertanto va comunque regolamentato);
  • socio dipendente o lavoratore autonomo se costituiscono fringe benefit-,
  • imprenditore individuale;
  • enti non commerciali soci che utilizzano i beni, di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciali,  per fini esclusivamente istituzionali;
  • soci di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per gli alloggi.

Sono esclusi, inoltre, dalla comunicazione i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per la legge e i finanziamenti concessi ai soci o famigliari dell’imprenditore.

La Comunicazione deve essere presentata entro il 12/12/2013 (proroga dei termini con provvedimento n. 94902) per i beni relativi all’annualità 2012 e entro il 30/04 per le annualità successive.

Obbligati alla Comunicazione sono alternativamente l’impresa concedente o il socio / familiare. In caso di omessa Comunicazione o di Comunicazione presentata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione, in solido, da € 258 a € 2.065. In più viene applicata una ulteriore sanzione in solido pari al 30% della differenza tra il valore normale ed il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento.

 

Finanziamenti / Capitalizzazioni soci / familiari

Gli apporti di denaro effettuati dal socio o da suoi famigliari all’impresa vanno comunicati solamente se sono superiori a 3.600 € per ciascuna categoria distintamente (finanziamenti / capitalizzazioni). Il limite è da considerarsi con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare.

Nel conteggio del limite non vanno presi in considerazione le eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta.

La Comunicazione deve essere presentata entro il 12/12/2013 (proroga dei termini con provvedimento n. 94902) per gli apporti relativi all’annualità 2012 e entro il 30/04 per le annualità successive. Non vanno comunicati gli apporti effettuati nelle annualità precedenti.

Obbligata alla Comunicazione è l’impresa che ha ricevuto l’apporto.  In caso di omessa Comunicazione o di Comunicazione presentata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione, in solido, da € 258 a € 2.065.

Buon lavoro.

Forlani Marika

 

SPESOMETRO: “PROROGA” AL 31/01/2014

L’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 7 novembre 2013  ha concesso più tempo per inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva. Ha disposto, infatti, che le scadenze originarie del 12 e 21 novembre, rimangono invariate, ma ha aperto una “finestra temporale” che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, poi, si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Il comunicato stampa è frutto di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 novembre 2013.

Nel comunicato non viene esplicitamente prevista in maniera formale l’inapplicabilità di penalità per gli invii effettuati oltre il 12 – 21 novembre, ma questo appare sottointeso, anche a seguito dell’ulteriore comunicato del 8 novembre 2013.

Forlani Dott.ssa Marika