ABOLIZIONE COMUNICAZIONE MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE DI CASSA

REGISTRATORE DI CASSACon il provvedimento direttoriale del 17 dicembre 2013 è stato eliminato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata A/R, l’attivazione, la variazione e la disinstallazione dei misuratori fiscali.

Tale semplificazione è stata apportata in quanto le informazioni che venivano fornite con la raccomandata (ragione sociale, sede, PI, estremi identificativi registratore di cassa, dati del centro assistenza/tecnico atto alla verifica periodica) sono presenti nel libretto fiscale in dotazione con il misuratore fiscale e vengono fornite telematicamente da coloro che procedono alla verifica periodica al momento dell’installazione o disinstallazione della macchina.

Forlani Dott.ssa Marika

NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 01/01/2014

1%In seguito alla pubblicazione in G.U. n.  292 del 13/12/2013  del Decreto del 12 dicembre 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il tasso di interesse legale è passato dal 2,5% al 1%. Il nuovo tasso entrerà in vigore dal 1/1/2014.

Una delle applicazioni del nuovo tasso è in materia di ravvedimento operoso per omessi o tardivi versamenti di imposte. Colui che nel 2014 vorrà sanare un tardivo versamento del 2013 dovrà calcolare gli interessi al 2,5% fino al 31/12/2013 e al 1% dal 01/01/2014.

Forlani Dott.ssa Marika

IMU DA DOMANI ALIQUOTE UFFICIALI

imuOggi è l’ultimo giorno che i Comuni hanno a disposizione per pubblicare sui loro siti le nuove aliquote da adottare per i conteggi del saldo IMU anno 2013. Da domani scatta la corsa al controllo delle aliquote adottate nei conteggi già effettuati. Ricordo che la scadenza è lunedì prossimo, il 16/12/2013.

Attenzione, però, che quest’anno, per facilitarci il lavoro, hanno valore di legge solo i valori pubblicati direttamente sul sito internet di ogni singolo Comune e non basta, quindi, consultare il sito internet del Ministero delle Finanze.

Buona ricerca e speriamo che la connessione internet non ci sia ostile!!!!

Forlani Dott.ssa Marika

 

COMUNICAZIONE BENI SOCI / FINANZIAMENTI: NUOVA FINESTRA TEMPORALE

auto di lussoCome è successo per lo spesometro, anche per la Comunicazione beni ai soci / finanziamenti, l’Agenzia delle Entrate ha concesso più tempo agli operatori per inviare i file contenenti le Comunicazioni o per inviare loro annullamenti / rettifiche.

Infatti con il comunicato del 06/12/2013 la nuova scadenza per l’invio è fissata al 31/01/2014.

Buon lavoro.

Forlani Dott.ssa Marika

CHI PUO’ “NON PAGARE” L’IMU?

Il decreto legge n. 133 del 30 novembre ha sancito l’abolizione della seconda rata dell’Imu 2013 per alcune categorie di immobili. Ma quali?

  • abitazioni principali e relative pertinenze non di pregio. Rimangono esclusi dal beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica;
  • la casa coniugale assegnata a seguito di sentenza di separazione o di divorzio;
  • l’unico immobile posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla carriera prefettizia;
  • gli immobili che i Comuni hanno equiparato all’abitazione principale (es. abitazioni principali date in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado);
  • fabbricati rurali a uso strumentale;
  • terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Attenzione però, che la rata è abolita nel limite dell’aliquota standard fissata dalle norme statali, ma se il Comune aveva previsto, mediante delibera, un aumento di tale aliquota, a carico del contribuente rimane il 40% di tale aumento da versare entro il 16/01/2014. 

ALIQUOTA COMUNE – ALIQUOTA STATALE = MAGGIOR TRIBUTO DOVUTO

MAGGIOR TRIBUTO DOVUTO * 40% = TRIBUTO A CARICO DEL                                                                                                     CONTRIBUENTE DA VERSARE                                                                                           IL 16/01/2014

Buon lavoro.

Forlani Marika

ABOLIZIONE IMU PRIMA CASA = AUMENTO PERCENTUALE ACCONTO IRES E IRAP

Con il D.L. 133/2013 pubblicato in GU il 30 novembre è stata resa ufficiale la cancellazione dell’Imu sulla prima casa non di lusso. Tale esenzione è stata estesa anche ai fabbricati rurali e ai terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Tale abolizione ha trovato copertura mediante l’aumento della percentuale dell’acconto Ires e Irap per di 1.5 punti percentuali (Comunicato stampa Mef) per tutti i soggetti Ires portandolo dal 101 al 102.5%

Per le società del settore finanziario e assicurativo, invece, tale percentuale è ulteriormente aumentata al 128.5% per un complessivo 130%. Sempre per questi soggetti l’aliquota Ires dovuta passa dal 27.5% al 36%. Queste misure sono considerate straordinarie, ossia valide solo per l’anno di’imposta in corso.

Gli aumenti previsti comportano, quindi, la necessità di effettuare nuovamente i calcoli degli acconti dovuti, pertanto è stata concessa una proroga dei versamenti dal 2 dicembre al 10 dicembre 2013.

Sempre a carico degli intermediari finanziari è stato introdotto l’obbligo di anticipare il versamento dell’imposta sostitutiva relativa al risparmio amministrato. L’anticipo, da versare entro il 16 dicembre, sarà pari al 100% del dovuto nei primi 11 mesi dell’anno.

Forlani Dott.ssa Marika

II° ACCONTO TASSE: SCADENZE SEPARATE

Dalle indicazioni contenute nel comunicato stampa del CdM sul DL Imu e dalle indiscrezione sul DM che dovrebbe integrare il provvedimento si evince che il II° acconto delle tasse in scadenza lunedì 2 dicembre slitta al 10 dicembre, ma solamente per le società di capitali e i soggetti Ires.

Per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti assimilati la scadenza rimane quella originaria del 2 dicembre (perché il 30 novembre cade di sabato).

Lo slittamento sembra essere dovuto ad un incremento della percentuale dell’acconto che passerebbe così dall’attuale 101% al 102,50% per tutti i soggetti Ires, ad eccezione delle banche e delle assicurazioni per le quali l’acconto salirebbe al 130%.

Rimaniamo, quindi, in attesa del DM integrativo.

Forlani Marika

MODELLO COMUNICAZIONE BENI SOCI / FINANZIAMENTI

E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello e le relative istruzioni, per la Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti / capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.

Beni concessi in uso ai soci / familiari 

La comunicazione deve essere presentata per ogni bene concesso in godimento (o per il quale il godimento prosegue da periodi precedenti) nel periodo d’imposta 2012 e successivi, solamente qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Al fine dell’obbligo della comunicazione basta che il bene sia concesso o che il suo godimento prosegua nell’anno 2012 anche solo per un giorno.

Esclusioni oggettive per i beni concessi in uso a:

  • amministratori (tale utilizzo si considera escluso solamente dalla comunicazione e non dalla norma anti-elusiva, pertanto va comunque regolamentato);
  • socio dipendente o lavoratore autonomo se costituiscono fringe benefit-,
  • imprenditore individuale;
  • enti non commerciali soci che utilizzano i beni, di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciali,  per fini esclusivamente istituzionali;
  • soci di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per gli alloggi.

Sono esclusi, inoltre, dalla comunicazione i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per la legge e i finanziamenti concessi ai soci o famigliari dell’imprenditore.

La Comunicazione deve essere presentata entro il 12/12/2013 (proroga dei termini con provvedimento n. 94902) per i beni relativi all’annualità 2012 e entro il 30/04 per le annualità successive.

Obbligati alla Comunicazione sono alternativamente l’impresa concedente o il socio / familiare. In caso di omessa Comunicazione o di Comunicazione presentata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione, in solido, da € 258 a € 2.065. In più viene applicata una ulteriore sanzione in solido pari al 30% della differenza tra il valore normale ed il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento.

 

Finanziamenti / Capitalizzazioni soci / familiari

Gli apporti di denaro effettuati dal socio o da suoi famigliari all’impresa vanno comunicati solamente se sono superiori a 3.600 € per ciascuna categoria distintamente (finanziamenti / capitalizzazioni). Il limite è da considerarsi con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare.

Nel conteggio del limite non vanno presi in considerazione le eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta.

La Comunicazione deve essere presentata entro il 12/12/2013 (proroga dei termini con provvedimento n. 94902) per gli apporti relativi all’annualità 2012 e entro il 30/04 per le annualità successive. Non vanno comunicati gli apporti effettuati nelle annualità precedenti.

Obbligata alla Comunicazione è l’impresa che ha ricevuto l’apporto.  In caso di omessa Comunicazione o di Comunicazione presentata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione, in solido, da € 258 a € 2.065.

Buon lavoro.

Forlani Marika

 

OGGI LA CHIAMANO “IUC”

Questa mattina ci siamo svegliati e leggiamo che con un emendamento della legge di stabilità è stata cancellata la “vecchia Trise” ed è stata introdotta la “IUC” – IMPOSTA UNICA COMUNALE -.

   IUC suddivisa in:

IMU                                                TASI                                     TARI

Componente patrimoniale           Servizi indivisibili                          Rifiuti

L’Imu non sarà dovuta sull’abitazione principale non di lusso.

Per quanto riguarda la Tasi, invece, sembrerebbe che sia prevista la fissazione di un tetto di prelievo pari al massimo a quello dell’Imu e la possibilità del ritorno delle detrazioni per le famiglie.

Per quanto riguarda le scadenze sembrerebbe che l’imposta dovrà essere versata con un bollettino predisposto dal Comune in quattro rate: 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre; oppure in unica rata a giugno.

E dalla nuova imposta sono già previsti nuovi oneri sulle abitazioni, si legga a titolo esemplificativo l’articolo del Sole 24 Ore di oggi “Dal nuovo tributo possibili maggiori oneri sulle abitazioni“, dove il giornalista Gianni Trovati fa un’attenta analisi delle ripercussioni economiche del nuovo tributo secondo le nuove previste dall’emendamento di ieri.

Buona lettura.

Forlani Dott.ssa Marika