MODELLO COMUNICAZIONE BENI SOCI / FINANZIAMENTI

E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello e le relative istruzioni, per la Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti / capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.

Beni concessi in uso ai soci / familiari 

La comunicazione deve essere presentata per ogni bene concesso in godimento (o per il quale il godimento prosegue da periodi precedenti) nel periodo d’imposta 2012 e successivi, solamente qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Al fine dell’obbligo della comunicazione basta che il bene sia concesso o che il suo godimento prosegua nell’anno 2012 anche solo per un giorno.

Esclusioni oggettive per i beni concessi in uso a:

  • amministratori (tale utilizzo si considera escluso solamente dalla comunicazione e non dalla norma anti-elusiva, pertanto va comunque regolamentato);
  • socio dipendente o lavoratore autonomo se costituiscono fringe benefit-,
  • imprenditore individuale;
  • enti non commerciali soci che utilizzano i beni, di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciali,  per fini esclusivamente istituzionali;
  • soci di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per gli alloggi.

Sono esclusi, inoltre, dalla comunicazione i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per la legge e i finanziamenti concessi ai soci o famigliari dell’imprenditore.

La Comunicazione deve essere presentata entro il 12/12/2013 (proroga dei termini con provvedimento n. 94902) per i beni relativi all’annualità 2012 e entro il 30/04 per le annualità successive.

Obbligati alla Comunicazione sono alternativamente l’impresa concedente o il socio / familiare. In caso di omessa Comunicazione o di Comunicazione presentata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione, in solido, da € 258 a € 2.065. In più viene applicata una ulteriore sanzione in solido pari al 30% della differenza tra il valore normale ed il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento.

 

Finanziamenti / Capitalizzazioni soci / familiari

Gli apporti di denaro effettuati dal socio o da suoi famigliari all’impresa vanno comunicati solamente se sono superiori a 3.600 € per ciascuna categoria distintamente (finanziamenti / capitalizzazioni). Il limite è da considerarsi con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare.

Nel conteggio del limite non vanno presi in considerazione le eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta.

La Comunicazione deve essere presentata entro il 12/12/2013 (proroga dei termini con provvedimento n. 94902) per gli apporti relativi all’annualità 2012 e entro il 30/04 per le annualità successive. Non vanno comunicati gli apporti effettuati nelle annualità precedenti.

Obbligata alla Comunicazione è l’impresa che ha ricevuto l’apporto.  In caso di omessa Comunicazione o di Comunicazione presentata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione, in solido, da € 258 a € 2.065.

Buon lavoro.

Forlani Marika

 

OGGI LA CHIAMANO “IUC”

Questa mattina ci siamo svegliati e leggiamo che con un emendamento della legge di stabilità è stata cancellata la “vecchia Trise” ed è stata introdotta la “IUC” – IMPOSTA UNICA COMUNALE -.

   IUC suddivisa in:

IMU                                                TASI                                     TARI

Componente patrimoniale           Servizi indivisibili                          Rifiuti

L’Imu non sarà dovuta sull’abitazione principale non di lusso.

Per quanto riguarda la Tasi, invece, sembrerebbe che sia prevista la fissazione di un tetto di prelievo pari al massimo a quello dell’Imu e la possibilità del ritorno delle detrazioni per le famiglie.

Per quanto riguarda le scadenze sembrerebbe che l’imposta dovrà essere versata con un bollettino predisposto dal Comune in quattro rate: 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre; oppure in unica rata a giugno.

E dalla nuova imposta sono già previsti nuovi oneri sulle abitazioni, si legga a titolo esemplificativo l’articolo del Sole 24 Ore di oggi “Dal nuovo tributo possibili maggiori oneri sulle abitazioni“, dove il giornalista Gianni Trovati fa un’attenta analisi delle ripercussioni economiche del nuovo tributo secondo le nuove previste dall’emendamento di ieri.

Buona lettura.

Forlani Dott.ssa Marika

II° RATA ACCONTO TASSE: SCADENZA 2 DICEMBRE 2013

Metodi di calcolo dell’acconto:

  1. Metodo storico;
  2. Metodo previsionale (ossia rideterminazione dell’acconto in base a una previsione di reddito per l’anno in corso, inferiore rispetto a quello conseguito nell’anno precedente).

Il metodo storico è da sempre considerato il metodo “sicuro”, ma per gli acconti in scadenza il 2 dicembre occorre prestare particolare attenzione:

  • bisogna ricordare che l’imposta dovuta per il 2012 va rideterminata per il 2013 tenendo in considerazioni alcune disposizioni restrittive già efficaci dal 2013 come ad esempio la riduzione al 20% della deducibilità dei costi dei veicoli per imprese e lavoratori autonomi (art. 164 TUIR) o la rivalutazione dei redditi domenicale e agrario per il 2013 – 2014 -2015 (comma 512 dell’articolo 1, della Legge n. 228/2012).
  • bisogna, ancora, ricordare che l’imposta dovuta per il 2012 va rideterminata per il 2013 andando ad eliminare alcune agevolazioni godute per il 2012, ma che non hanno alcun effetto nel 2013 come per esempio la deduzione forfetaria a favore dei benzinai, gli incentivi usufruiti dai proprietari degli immobili locati agli inquilini che hanno beneficiato della sospensione degli affitti.
  • bisogna considerare che sono state rideterminate le percentuali di acconto dovute da soggetti Irfpef e Ires (art. 11 DL n. 76/13). Nel dettaglio:
  • per le persone fisiche,  l’acconto IRPEF sarà pari al 100% del rigo RN33 del modello Unico;
  • i soggetti IRES l’acconto è pari al 101%, ma soltanto per l’anno d’imposta in vigore al 31/12/2013;
  • l’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100%, se si tratta di persone fisiche, oppure il 101% se si tratta di società.

La variazione della percentuale dell’acconto per il 2013 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’imposta; pertanto si dovrà effettuare un versamento in misura corrispondente alla differenza fra:

ACCONTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO (100% – 101% del dovuto per l’anno 2012, eventualmente rideterminato come sopra descritto)

IMPORTO DELLA PRIMA RATA VERSATA NEI MESI SCORSI

L’aumento delle percentuali di acconto si applicano anche a:

  1. imposta sostitutiva per i contribuenti minimi: passaggio dal 99% al 100%;
  2. imposte sostitutive per beni immobili e attività finanziarie all’estero (Ivie e Ivafe): passaggio dal 99% al 100%.

Non va invece applicato a:

  1. cedolare secca: rimane al 95%;
  2. contributi previdenziali: rimane al 80%;
  3. addizionale regionale (non sono previsti acconti in quanto si versa solamente a saldo);
  4. addizionale comunale ( l’acconto si versa solamente in una unica rata da versare contestualmente al saldo).

In questi giorni, poi, si sta parlando di un possibile innalzamento degli acconti per banche e assicurazioni al 120% e di una mini proroga al 16/12/2013 per il loro versamento. Al momento però non vi è ancora nulla di ufficiale.

Forlani Dott.ssa Marika

NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE FISCALE ASSICURAZIONI VITA / INFOTUNI

La legge n. 124/2013 pubblicata in G.U. lo scorso 28 ottobre, ha regolamentato un nuovo panorama per le detrazioni fiscali relative al pagamento di premi assicurativi.Le variazioni apportate avranno efficacia già dal periodo d’imposta 2013.

Prima di analizzare le variazioni intervenute occorre prima ricordare la disciplina vigente fino al 2012. Era prevista una detrazione del 19% sui premi pagati nel corso dell’anno (principio di cassa), per un importo di spesa massimo di 1.291,14 €. L’assicurazione non doveva prevedere la possibilità di recesso ed avere per oggetto la copertura del rischio:

  • di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
  • di non autosufficienza nel compimento di atti della vita quotidiana (assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, deambulazione e vestizione).

Le nuove disposizioni, invece, prevedono che la detrazione del 19% si applicherà su un importo massimo di spesa di:

  • 630 € per il 2013;
  • 530 € dal 2014.

Deroga: dal 2014 limitatamente ai premi per assicurazione aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, il limite di spesa tornerà ad essere di 1.291,14 €.

Dal 2014 non sarà, inoltre, più deducibile la quota di contributi versati al servizi sanitario nazionale ricompresa nella polizza RC auto. Ancora per il 2013 la deducibilità di quella quota è limitata all’importo superiore ad euro 40.

Nessuna variazione, invece, è stata apportata ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare, che rimangono deducibili (principio di cassa) nel limite del 12% del reddito complessivo per un importo massimo di € 5.164,57.

Forlani Dott.ssa Marika

SPESOMETRO: “PROROGA” AL 31/01/2014

L’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 7 novembre 2013  ha concesso più tempo per inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva. Ha disposto, infatti, che le scadenze originarie del 12 e 21 novembre, rimangono invariate, ma ha aperto una “finestra temporale” che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, poi, si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Il comunicato stampa è frutto di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 novembre 2013.

Nel comunicato non viene esplicitamente prevista in maniera formale l’inapplicabilità di penalità per gli invii effettuati oltre il 12 – 21 novembre, ma questo appare sottointeso, anche a seguito dell’ulteriore comunicato del 8 novembre 2013.

Forlani Dott.ssa Marika