La variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di ottobre 2012 è +0,7% di cui il 75% è +0,52%.
Forlani Dott.ssa Marika
La variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di ottobre 2012 è +0,7% di cui il 75% è +0,52%.
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Metodi di calcolo dell’acconto:
Il metodo storico è da sempre considerato il metodo “sicuro”, ma per gli acconti in scadenza il 2 dicembre occorre prestare particolare attenzione:
La variazione della percentuale dell’acconto per il 2013 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’imposta; pertanto si dovrà effettuare un versamento in misura corrispondente alla differenza fra:
ACCONTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO (100% – 101% del dovuto per l’anno 2012, eventualmente rideterminato come sopra descritto)
IMPORTO DELLA PRIMA RATA VERSATA NEI MESI SCORSI
L’aumento delle percentuali di acconto si applicano anche a:
Non va invece applicato a:
In questi giorni, poi, si sta parlando di un possibile innalzamento degli acconti per banche e assicurazioni al 120% e di una mini proroga al 16/12/2013 per il loro versamento. Al momento però non vi è ancora nulla di ufficiale.
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La legge n. 124/2013 pubblicata in G.U. lo scorso 28 ottobre, ha regolamentato un nuovo panorama per le detrazioni fiscali relative al pagamento di premi assicurativi.Le variazioni apportate avranno efficacia già dal periodo d’imposta 2013.
Prima di analizzare le variazioni intervenute occorre prima ricordare la disciplina vigente fino al 2012. Era prevista una detrazione del 19% sui premi pagati nel corso dell’anno (principio di cassa), per un importo di spesa massimo di 1.291,14 €. L’assicurazione non doveva prevedere la possibilità di recesso ed avere per oggetto la copertura del rischio:
Le nuove disposizioni, invece, prevedono che la detrazione del 19% si applicherà su un importo massimo di spesa di:
Deroga: dal 2014 limitatamente ai premi per assicurazione aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, il limite di spesa tornerà ad essere di 1.291,14 €.
Dal 2014 non sarà, inoltre, più deducibile la quota di contributi versati al servizi sanitario nazionale ricompresa nella polizza RC auto. Ancora per il 2013 la deducibilità di quella quota è limitata all’importo superiore ad euro 40.
Nessuna variazione, invece, è stata apportata ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare, che rimangono deducibili (principio di cassa) nel limite del 12% del reddito complessivo per un importo massimo di € 5.164,57.
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L’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 7 novembre 2013 ha concesso più tempo per inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva. Ha disposto, infatti, che le scadenze originarie del 12 e 21 novembre, rimangono invariate, ma ha aperto una “finestra temporale” che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, poi, si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Il comunicato stampa è frutto di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 novembre 2013.
Nel comunicato non viene esplicitamente prevista in maniera formale l’inapplicabilità di penalità per gli invii effettuati oltre il 12 – 21 novembre, ma questo appare sottointeso, anche a seguito dell’ulteriore comunicato del 8 novembre 2013.
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